Misure istruttorie atipiche e verifica dell’interesse alla decisione (TAR Puglia n. 1027 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il Tribunale amministrativo, nel rispetto del principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, può disporre misure istruttorie atipiche, acquisendo d’ufficio una documentata relazione dall’amministrazione e richiedendo alla parte ricorrente di chiarire la permanenza dell’interesse alla decisione. Tali incombenti, finalizzati ad accertare fatti sopravvenuti rispetto alla proposizione del ricorso, comportano la sospensione di ogni pronuncia sul gravame e la fissazione di una nuova udienza pubblica di trattazione.

Il Fatto

L’Associazione Sportiva Tricase A.S.D. ha impugnato la determina comunale di revoca di una concessione, censurando il provvedimento e l’intimazione di sgombero della struttura. A seguito del rigetto dell’istanza cautelare in primo grado, il Consiglio di Stato ha riformato l’ordinanza, imponendo la sollecita fissazione del merito ed evidenziando la necessità di approfondire la questione dell’inadempimento principale contestato: la mancata esecuzione delle opere di miglioria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, rilevato il mancato deposito di documentazione e memorie da parte dei litiganti, ha ritenuto necessario esercitare i propri poteri istruttori per acquisire elementi conoscitivi decisivi. In particolare, ha disposto l’acquisizione di una documentata relazione a chiarimenti dall’amministrazione comunale in ordine all’esecuzione delle opere di miglioria, il cui termine era fissato al 15.03.2026, successivamente alla proposizione del ricorso.

Il giudice ha inoltre richiesto alla parte ricorrente di precisare se permanga ancora l’interesse alla decisione del ricorso: un accertamento reso necessario dallo stato del procedimento e volto a evitare una pronuncia su una domanda divenuta priva di oggetto o di utilità concreta.

La scelta istruttoria si fonda sul principio di pienezza ed effettività della tutela sancito dall’art. 1 c.p.a., che legittima il giudice ad assumere i mezzi istruttori necessari anche oltre il perimetro delle allegazioni di parte. L’ordinanza configura l’onere di collaborazione delle parti, assegnando il termine di sessanta giorni per gli adempimenti richiesti, con onere espresso in capo al ricorrente.

Conseguentemente, il Tribunale ha sospeso ogni pronuncia sul ricorso e ha fissato l’udienza pubblica del 24.05.2027 per il prosieguo della trattazione, demandando alla segreteria la comunicazione del provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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