Condono edilizio: il diniego di tutela cautelare per mancanza di periculum in mora (TAR Puglia n. 391 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio, la richiesta di documentazione integrativa e di pagamento di somme a titolo di oblazione, oneri concessori e diritti di segreteria, non essendo immediatamente lesiva della sfera giuridica del destinatario, non integra il presupposto del periculum in mora ai fini della concessione della tutela cautelare. Il danno eventualmente derivante dall’atto impugnato è conseguenza di future e successive statuizioni provvedimentali – quali il rigetto dell’istanza di sanatoria e l’ingiunzione alla demolizione – che dovranno essere oggetto di specifica impugnazione.
Il Fatto
La ricorrente impugnava la nota del Comune di Ostuni – Settore Urbanistica, SUE, Demanio – Servizio Urbanistica, prot. n. 23771 del 1° aprile 2026, con la quale l’Amministrazione richiedeva la produzione di documentazione e il pagamento di somme a titolo di oblazione, oneri concessori e diritti di segreteria in relazione alla pratica di condono edilizio presentata ai sensi della legge n. 47/1985 (registro interno U.T.C. n. 2948/85).
La società ricorrente chiedeva, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, lamentando il pregiudizio derivante dall’obbligo di produrre la documentazione richiesta e di corrispondere le somme indicate. Il Comune di Ostuni non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, Sezione Prima di Lecce, ha respinto l’istanza cautelare proposta, ritenendo insussistente il presupposto del periculum in mora.
Il Collegio ha osservato che il danno, così come prospettato dalla ricorrente, non deriva immediatamente dall’atto impugnato, ma appare, al più, conseguenza di successive e future statuizioni provvedimentali – segnatamente il rigetto dell’istanza di sanatoria e l’ingiunzione alla demolizione – che dovranno essere oggetto di specifica impugnazione.
La richiesta di documentazione integrativa e di pagamento di somme, pur potendo costituire un atto endoprocedimentale, non è in grado di ledere attualmente e concretamente la posizione giuridica della ricorrente, la quale potrà far valere le proprie ragioni avverso gli eventuali provvedimenti finali sfavorevoli.
Il Tribunale ha, infine, compensato le spese della fase cautelare, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
Nota della Redazione
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