Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Campania n. 1268 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è fondato quando risultano integrati i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm.: il passaggio in giudicato del provvedimento azionato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al dispositivo del titolo nel termine fissato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. L’obbligo di conformazione riguarda anche il giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario in materia di carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, agiscono per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 648/2023 emessa dal Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Benevento il 16.06.2023, all’esito del procedimento iscritto al NRG 5216/2022 Lav. Con quella pronuncia era stato dichiarato il diritto di ciascun ricorrente a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, e il Ministero era stato condannato ad accreditare sulle rispettive carte le somme indicate.
Espongono i ricorrenti che la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del cod. proc. civ., ed è stata notificata via PEC in data 7.11.2024, ma non è mai stata eseguita. Chiedono pertanto a questo Tribunale di ordinare l’esecuzione, con nomina di un commissario ad acta per il caso di inottemperanza. L’amministrazione si è costituita con memoria di stile, instando per il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama l’art. 114 cod. proc. amm. e verifica la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza. Sotto il primo profilo, la documentazione versata in atti attesta il passaggio in giudicato della sentenza azionata, certificato dalla cancelleria.
Sotto il secondo profilo, risulta l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Integrati entrambi i presupposti, il ricorso è fondato e va accolto.
Il Collegio ordina di conseguenza all’amministrazione intimata di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato, con corresponsione ai ricorrenti di quanto a ciascuno dovuto.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), con facoltà di delega. Il commissario, su istanza della parte ricorrente, darà corso all’esecuzione compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, entro il termine di ulteriori sessanta giorni.
Quanto alle spese, comprensive di spese, diritti e onorari degli atti successivi alla sentenza funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, esse seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 700,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, unitamente alla rifusione del contributo unificato se versato. Il compenso del commissario è determinato in euro 500,00, a carico del Ministero.
Nota della Redazione
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