Risarcimento danni da Xylella: esclusa la colpa della PA per inerzia nella gestione dell’emergenza fitosanitaria (TAR Puglia n. 1009 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda risarcitoria per i danni conseguenti alla diffusione della Xylella fastidiosa, proposta dai proprietari di terreni olivetati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per l’asserita inerzia o ritardo nell’adozione delle misure di contrasto all’organismo nocivo, è infondata. L’esercizio del potere discrezionale in materia di emergenza fitosanitaria deve essere valutato ex ante, non già alla luce delle conoscenze tecnico-scientifiche acquisite successivamente. In assenza di una violazione grave di regole chiare e univoche, la condotta della pubblica amministrazione è scriminate dall’errore scusabile e non è configurabile la colpa della P.A.. L’onere di dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi dell’illecito, ivi inclusi l’elemento soggettivo e il nesso di causalità, grava sulla parte ricorrente e non può essere assolto tramite una consulenza tecnica d’ufficio, la quale è un mero ausilio per la valutazione di fatti già provati.

Il Fatto

Alcuni proprietari di terreni condotti ad oliveto, siti nel Salento, hanno adito il giudice amministrativo per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della morte delle piante, colpite dal batterio della Xylella fastidiosa. I ricorrenti hanno dedotto che la Regione Puglia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Agricoltura sarebbero responsabili per non aver adottato tempestivamente e diligentemente le misure di eradicazione e contenimento previste dalla normativa europea, consentendo in tal modo la diffusione del contagio. Il giudizio è stato riassunto dopo che il Tribunale ordinario di Lecce aveva declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, pur soprassedendo all’esame delle eccezioni preliminari per ragioni di economia processuale, ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato nel merito. Il Collegio ha innanzitutto ricostruito il quadro normativo di riferimento, dalla Direttiva 2000/29/CE al d.lgs. n. 214/2005, e la complessa e puntuale attività amministrativa posta in essere sin dall’ottobre 2013 dalla Regione Puglia, con l’adozione di misure di emergenza, monitoraggio e contenimento, in costante raccordo con le istituzioni scientifiche e la Commissione europea.

Il Tribunale ha escluso che l’operato delle amministrazioni resistenti possa essere censurato per violazione dei doveri di diligenza o per colpevole inerzia. La discrezionalità esercitata nella gestione dell’emergenza fitosanitaria va valutata alla luce della situazione di fatto e delle conoscenze disponibili al momento in cui le decisioni sono state assunte, non ex post con il beneficio di conoscenze tecnico-scientifiche maturate successivamente. La Corte di Giustizia dell’Unione europea, nella sentenza del 5 settembre 2019, non ha ravvisato violazioni dell’obbligo di impedire la diffusione del batterio prima del 2015, evidenziando l’insussistenza di prove concrete di una condotta inadempiente e l’impossibilità di presumere un nesso causale tra la diffusione del batterio e le misure adottate.

Inoltre, anche l’eventuale immediata eradicazione degli alberi infetti è risultata non ragionevolmente esigibile, considerata la necessità di attività istruttorie e di studio del fenomeno, nonché contrastante con il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Il Collegio ha sottolineato la mancata prova, da parte dei ricorrenti, di aver assunto iniziative per attivare le autorità e richiedere l’eradicazione delle piante nei propri terreni. Ha infine rilevato l’assenza di dimostrazione che una diversa condotta avrebbe potuto impedire il verificarsi dei danni, attesa la favorevolezza climatica e la recettività della flora del territorio alla diffusione del batterio.

In difetto di una prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, la domanda risarcitoria è stata respinta, qualificandosi la posizione dei ricorrenti come di mero interesse legittimo. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità e complessità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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