Procura alle liti generica su foglio separato: ricorso per ottemperanza inammissibile (TAR Lombardia n. 3761 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la procura alle liti deve avere natura di procura speciale, sicché deve indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti e l’autorità giudiziaria adita. La procura rilasciata su foglio analogico separato rispetto a un ricorso nativo digitale, quindi depositata in copia informatica unitamente all’atto, non può essere assimilata alla procura apposta in calce al ricorso e, se priva dei requisiti di specificità, determina l’inammissibilità del ricorso. La carenza non è sanabile, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 39, comma 1, cod. proc. amm. e all’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., costituendo la procura requisito di ammissibilità del ricorso, né è concedibile l’errore scusabile ove il quadro giurisprudenziale offrisse parametri di riferimento per una condotta processuale prudente.
Il Fatto
La parte ricorrente agiva per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere la somma di euro 500,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per l’anno scolastico 2024/2025. L’Amministrazione non aveva adempiuto e la parte creditrice proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle penalità di mora.
Il Ministero si costituiva per resistere. Alla camera di consiglio, il Collegio rillevava d’ufficio il possibile profilo di inammissibilità del ricorso per la genericità della procura alle liti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, aderendo al proprio recente orientamento secondo cui la procura alle liti rilasciata dalla parte su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale è inidonea, quando non rechi l’indicazione dell’autorità giudiziaria adita e degli elementi identificativi del provvedimento di cui si chiede l’esecuzione. Nel caso concreto, la procura conteneva una delega generica al riconoscimento del diritto alla Carta docenti, senza ulteriori specificazioni.
La pronuncia richiama l’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., che impone al difensore di essere munito di procura speciale, la cui funzione è di garantire che la parte abbia contezza del contenuto dell’atto oggetto del potere rappresentativo. L’eccezione della procura apposta in calce, che assorbe il requisito della specialità dal contesto documentale unitario, non è estensibile all’ipotesi in cui la procura, redatta su supporto cartaceo, sia allegata in copia informatica a un ricorso nativo digitale, difettando la congiunzione fisica tra i documenti.
Il Tribunale ha altresì escluso la sanabilità del vizio, valorizzando la pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso. La regolarizzazione non è pertanto ammessa per i ricorsi notificati successivamente a tale data, come quello in esame, notificato il 13 marzo 2026. Quanto all’errore scusabile, il Collegio ne ha escluso la concedibilità, poiché la pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo, limitandosi a confermare uno degli indirizzi interpretativi già esistenti, al quale la parte avrebbe potuto prudentemente aderire.
La sentenza ha infine compensato le spese di giudizio, in ragione delle peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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