Sospensione cautelare della chiusura di esercizio commerciale per necessità di approfondimento istruttorio (TAR Puglia n. 373 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di fase cautelare, la valutazione delle censure che necessita di adeguato approfondimento proprio del merito, soprattutto in relazione all’attività istruttoria posta in essere dall’Amministrazione per accertare la sussistenza degli indici sintomatici di una continuità soggettiva e oggettiva nell’attività di impresa, impone di mantenere re adhuc integra la vicenda controversa fino alla decisione di merito, con conseguente sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. Il bilanciamento degli interessi coinvolti, in considerazione della natura del pregiudizio dedotto, giustifica l’accoglimento dell’istanza cautelare.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un esercizio commerciale, impugnava la determina con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale Puglia, Molise e Basilicata aveva disposto la chiusura dell’attività per la durata di giorni 22, a seguito di verbale di accertamento e sequestro amministrativo di prodotti da fumo e di verbale di sequestro del 09.03.2024. Il provvedimento, notificato in data 28.05.2026, prevedeva la decorrenza dell’esecuzione a partire dal 31° giorno successivo alla notifica. La società, rappresentata e difesa, chiedeva l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, valutata la domanda cautelare presentata in via incidentale ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., ha ritenuto che le censure proposte necessitino di un adeguato approfondimento nella fase di merito. In particolare, il Collegio ha evidenziato la necessità di verificare l’attività istruttoria condotta dall’Amministrazione al fine di accertare la sussistenza degli indici sintomatici di una continuità soggettiva e oggettiva nell’attività di impresa, elemento decisivo per la legittimità del provvedimento sanzionatorio.
Il giudice ha quindi proceduto a un compiuto bilanciamento degli interessi coinvolti, considerando la natura del pregiudizio dedotto dalla società ricorrente. La chiusura dell’esercizio commerciale, ancorché temporanea, incide significativamente sull’attività imprenditoriale, risultando pregiudizievole in misura tale da giustificare un intervento cautelare che mantenga re adhuc integra la situazione giuridica fino alla decisione di merito.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato. Ha altresì fissato per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 21 aprile 2027 e compensato le spese della presente fase cautelare, trattandosi di decisione assunta prima dell’esame nel merito delle questioni sollevate.
Nota della Redazione
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