Cessazione della materia del contendere per integrale pagamento dopo l’ottemperanza (TAR Puglia n. 987 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il pagamento integrale, da parte dell’amministrazione, delle somme liquidate nella sentenza di cui si chiede l’ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse alla prosecuzione del giudizio. L’azione di ottemperanza è invece inammissibile nella parte in cui sia proposta dai difensori della parte vittoriosa in proprio, quale credito per spese di lite, allorché la sentenza azionata non abbia disposto la distrazione delle spese in loro favore e le stesse siano state correttamente corrisposte alle parti del giudizio di merito. L’accoglimento integrale delle pretese creditorie e l’inammissibilità della residua domanda giustificano la compensazione delle spese di lite del giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

I ricorrenti, creditore originario e due successori a titolo di eredi pro quota, agivano dinanzi al TAR per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Lecce che aveva condannato il Ministero della Difesa al pagamento di rilevanti somme a titolo risarcitorio, oltre interessi e rivalutazione, nonché al rimborso delle spese processuali. Nel giudizio di ottemperanza si costituivano anche i difensori della parte vittoriosa in via personale, quali antistatari, rivendicando l’adempimento in proprio favore delle spese di lite liquidate dal giudice ordinario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente esaminato la documentazione prodotta dalla difesa erariale, comprovante l’avvenuto pagamento delle somme dovute in forza della sentenza azionata. La nota dirigenziale del Ministero attestava l’ordinazione della spesa per sorte capitale, interessi e spese di lite, con l’emissione di due speciali ordini di pagamento in favore dei due ricorrenti, eseguiti prima dell’udienza di discussione.

Quanto alla posizione dei creditori principali, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere: l’integrale soddisfazione delle obbligazioni pecuniarie oggetto del giudizio di ottemperanza priva di consistenza la domanda, non residuando utilità ulteriori conseguibili attraverso la prosecuzione del processo. Nessuna statuizione ordinatoria o satisfattiva residua, pertanto, all’esito del pagamento integrale.

Diversa è la posizione dei difensori, che avevano agito in proprio quale pretesi antistatari. Il Collegio, anche alla luce dell’avviso reso a verbale dal Presidente ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., ha dichiarato il ricorso inammissibile nella relativa parte: la sentenza del Tribunale di Lecce non conteneva alcuna disposizione di distrazione delle spese in favore dei difensori, con la conseguenza che il pagamento eseguito dall’amministrazione direttamente alle parti del giudizio di merito era pienamente satisfattivo e conforme al titolo esecutivo giudiziale.

La soccombenza parziale ha infine indotto il Collegio a compensare integralmente le spese del giudizio di ottemperanza, in ragione dell’accoglimento sostanziale delle pretese dei creditori e della natura processuale della pronuncia di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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