Risarcimento per atto illegittimo: la colpa non si presume dall’annullamento in autotutela (Cons. Stato n. 6852 del 09.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della tutela risarcitoria per il danno derivante da atto amministrativo illegittimo non discende dal solo annullamento del provvedimento lesivo, ma richiede la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa. Quest’ultima è configurabile quando l’adozione dell’atto illegittimo avvenga in violazione delle regole proprie dell’azione amministrativa, con violazione grave e commessa in un contesto di fatto e in un quadro normativo tali da palesare la negligenza o l’imperizia dell’organo. L’annullamento in autotutela dell’atto non costituisce implicita ammissione del vizio lamentato né prova della colpa, potendo essere frutto di una valutazione discrezionale improntata a collaborazione ed economicità dell’azione amministrativa. L’onere di provare tutti gli elementi dell’illecito aquiliano, fatto, danno ingiusto, nesso causale e colpa, grava integralmente sul ricorrente.
Il Fatto
L’appellato ha adito in primo grado il TAR Lazio avverso il provvedimento con cui era stato dimesso dall’88° corso di formazione per allievi Vigili del Fuoco, per le insufficienze riportate in una materia in tre occasioni. Il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo gli effetti del provvedimento e ordinando la ripetizione della prova previa attività di ripasso, ritenendo inadeguata la didattica di recupero. Dopo ulteriori sessioni, l’istante ha superato l’esame ed è stato riammesso al corso; il giudizio si è chiuso con la cessazione della materia del contendere, in esito all’annullamento in autotutela del decreto di dimissione da parte del Ministero dell’Interno.
Con successivo ricorso, l’interessato ha chiesto il risarcimento del danno ex art. 30, comma 5, cod. proc. amm., ravvisando la colpa dell’Amministrazione nel mancato adempimento dell’obbligo di garantire le sedute di ripasso personalizzato e, quanto al danno ingiusto ex art. 2043 cod. civ., nella mancata corresponsione delle retribuzioni per il periodo tra dimissioni e riammissione. Il giudice di prime cure ha accolto in parte, liquidando il danno in misura pari al 50% della retribuzione netta non corrisposta. Il Ministero ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello e riforma la sentenza di primo grado. Il Collegio muove dalla premessa che la tutela risarcitoria del danno derivante da atto amministrativo illegittimo non deriva dal solo annullamento del provvedimento lesivo, ma esige la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa. Richiamando la propria sentenza n. 2528/2020, il Consiglio ribadisce che la colpa è configurabile quando l’adozione dell’atto illegittimo avviene in violazione delle regole proprie dell’azione amministrativa e dei principi di imparzialità e buon andamento, oltre che delle norme su celerità, efficienza, efficacia e trasparenza, nonché dei principi generali di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza.
Il giudice amministrativo può dunque affermare la responsabilità dell’Amministrazione per danni da atto illegittimo quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento normativo e giuridico tali da palesare la negligenza e l’imperizia dell’organo nell’assunzione del provvedimento viziato. Il Collegio applica quindi tale criterio al caso concreto e rileva che dagli atti di causa non emerge alcuna prova di un comportamento colposo dell’Amministrazione.
Nelle determinazioni adottate non si configura alcuna ipotesi di negligenza o imperizia, come emerge anche dall’immediata adesione alla pronuncia cautelare del TAR (ordinanza n. 903/2021), relativa alla ripetizione della prova e alle previe sedute di ripasso. La successiva determinazione di annullare in autotutela il provvedimento di non ammissione, per rendere definitiva l’ammissione conseguita in via interinale, non può essere intesa, in difetto di specifici elementi di prova che sarebbe stato onere della parte produrre, come implicita ammissione del vizio lamentato né come prova della colpa.
Tale determinazione costituisce piuttosto il frutto di una valutazione discrezionale, improntata a criteri di collaborazione ed economicità dell’azione amministrativa. Il Collegio accoglie pertanto l’appello, respinge il ricorso di primo grado e dispone la ripetizione delle somme eventualmente corrisposte dall’Amministrazione in esecuzione della sentenza riformata. Le spese del grado sono compensate, considerata la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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