Carta del docente: giudicato e ottemperanza per i precari (TAR Lombardia n. 3046 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce al docente precario il beneficio della carta del docente, una volta passata in giudicato, costituisce titolo per agire in ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. L’amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato e, in caso di inadempimento, il giudice dell’ottemperanza accerta l’inottemperanza, assegna un termine per adempiere e nomina un commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’amministrazione. La natura seriale di tali controversie giustifica una liquidazione delle spese di lite proporzionata al limitato impegno difensivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Una docente precaria aveva ottenuto dal Tribunale di Como, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle la carta del docente per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, per un importo complessivo di 1.000,00 euro. La sentenza, notificata al Ministero, era passata in giudicato. Non avendo l’amministrazione provveduto al pagamento, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza dedurre alcun adempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, riscontrando il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, quale condizione per l’esperibilità dell’azione di ottemperanza.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto la pretesa creditoria era sorretta da idonea documentazione e l’amministrazione non aveva dimostrato di aver adempiuto al giudicato. Il TAR ha pertanto dichiarato l’inottemperanza e ha assegnato al Ministero un termine di 90 giorni per l’accredito delle somme dovute, detraendo eventuali pagamenti già effettuati.
Per l’ipotesi di perdurante inerzia, il giudice ha nominato fin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, precisando che lo stesso opererà solo su istanza del creditore e dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni. L’attività commissariale, rientrando nei compiti istituzionali del dirigente preposto alla gestione della spesa pubblica, non comporta diritto ad alcun compenso.
Quanto alle spese di lite, il TAR le ha poste a carico del Ministero soccombente, liquidandole in 800,00 euro, oltre accessori. Nel determinare l’importo, il Collegio ha richiamato il precedente del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026, secondo cui la natura seriale delle controversie in materia di carta del docente e l’assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto nei singoli procedimenti giustificano una liquidazione contenuta. Le spese sono state distratte in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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