Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza per la Carta del docente (TAR Puglia n. 991 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza volto all’esecuzione del giudicato che riconosce il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione è dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere qualora l’Amministrazione, solo nelle more del giudizio, provveda a dare esecuzione alla sentenza. L’integrale soddisfazione della pretesa azionata, verificatasi successivamente alla proposizione del ricorso, non esclude tuttavia la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, che seguono il criterio della soccombenza virtuale, attesa l’evidente e iniziale fondatezza della domanda, dimostrata dalla circostanza che l’adempimento è intervenuto solo a seguito dell’instaurazione del giudizio.

Il Fatto

La ricorrente, docente a tempo indeterminato, aveva ottenuto dal Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, con sentenza n. 2075/2023 pubblicata il 03.10.2023, il riconoscimento del diritto all’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente nella misura di euro 500,00 annui per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, con condanna dell’Amministrazione ad adottare ogni conseguente adempimento. Nonostante la sentenza fosse passata in giudicato e fosse stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 15.11.2023, l’Amministrazione non aveva provveduto alla sua esecuzione. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare piena esecuzione al giudicato e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, con istanza depositata il 16.06.2026, la difesa della ricorrente aveva chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, avendo l’Amministrazione provveduto ad eseguire il giudicato solo nelle more del giudizio, e quindi successivamente alla proposizione del ricorso, avvenuta il 12.01.2026. Ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile, in applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che prevede la declaratoria di cessazione della materia del contendere qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha affermato che esse seguono il principio della soccombenza virtuale, ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ. La circostanza che l’Amministrazione abbia ottemperato alla sentenza solo a seguito dell’instaurazione del giudizio di ottemperanza dimostra, infatti, l’evidente e iniziale fondatezza del ricorso nel merito, rendendo equo porre gli oneri processuali a carico del Ministero resistente.

Il Collegio ha quindi condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi euro 300,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, ex art. 93 cod. proc. civ., considerata anche la serialità della controversia. La pronuncia non ha mancato di ordinare che la sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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