Falso dell’ufficiale d’anagrafe: l’iscrizione “in tempo reale” non copre l’attestazione di una residenza fittizia (Cass. pen. 6735/2026)
Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 6735/2026 del 18 febbraio 2026 (ud. 21 novembre 2025, R.G.N. 30145/2025) — Presidente Rosa Pezzullo, Relatore Carlo Renoldi.
Il principio di diritto
L’ufficiale d’anagrafe che iscrive nei registri della popolazione residente cittadini stranieri e ne attesta la residenza — pur consapevole che essi non hanno la dimora abituale nel Comune e senza aver svolto alcuna concreta verifica sulla effettiva sussistenza dei presupposti — commette falso. L’iscrizione anagrafica “in tempo reale” e il meccanismo del silenzio-assenso non trasformano in atto legittimo un’attestazione non veritiera: chi conosce l’insussistenza della dimora abituale e omette i controlli avrebbe anzi dovuto procedere all’annullamento dell’iscrizione e alla segnalazione all’autorità di pubblica sicurezza.
Il fatto
Un’ufficiale d’anagrafe, delegata del sindaco, era stata condannata in primo grado per falso in atto pubblico. In appello, la Corte di Torino dichiarava non doversi procedere per uno dei capi (fatto non più previsto come reato) e rideterminava la pena, confermando nel resto la condanna. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputata aveva iscritto nei registri della popolazione residente alcuni cittadini brasiliani con avi italiani e aveva attestato la loro residenza — nei certificati inoltrati ai Carabinieri e nelle attestazioni trasmesse al consolato — al fine di avviare la procedura di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, pur nella consapevolezza, frutto di un accordo con l’associazione che assisteva gli interessati e con il sindaco, che quei soggetti non avrebbero dimorato nel Comune e che erano già rientrati in Brasile. Il ricorso per cassazione deduceva due motivi: l’omessa motivazione sulla condanna per uno dei capi e l’erronea applicazione della disciplina anagrafica (cambio di residenza in tempo reale e silenzio-assenso).
La motivazione
La Corte ripercorre la disciplina dell’acquisto della cittadinanza iure sanguinis (legge n. 91 del 1992) e quella dell’iscrizione anagrafica: la residenza va intesa, ai sensi dell’art. 43 cod. civ., come luogo di dimora abituale; a fronte della dichiarazione anagrafica l’ufficiale iscrive entro due giorni, ma è tenuto ad accertare, entro quarantacinque giorni, l’effettiva sussistenza dei requisiti, con gli accertamenti previsti dall’art. 19 del d.P.R. n. 223 del 1989. Solo il decorso del termine senza comunicazione dei motivi ostativi radica il silenzio-assenso; ove l’accertamento dia esito negativo, l’ufficiale deve annullare l’iscrizione.
Nel merito, la Corte osserva che l’imputata — pur avendo iscritto i richiedenti in applicazione della procedura in tempo reale — era consapevole che essi non avrebbero dimorato stabilmente nel Comune e non aveva svolto alcuna concreta verifica; verifica che, se compiuta, avrebbe imposto l’annullamento dell’iscrizione e la segnalazione all’autorità di pubblica sicurezza. Ne discende la falsità delle attestazioni sulla regolarità della residenza, presupposto del riconoscimento della cittadinanza.
Quanto al primo motivo, la Corte richiama l’indirizzo consolidato secondo cui l’omesso esame di un motivo di appello non integra vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. quando il motivo debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso perché incompatibile con la ratio decidendi della sentenza: la certificazione rilasciata dopo il rientro degli interessati nel Paese d’origine non poteva che ritenersi falsa. Respinta infine l’eccezione di prescrizione: per il capo aggravato ai sensi dell’art. 476, secondo comma, cod. pen. il termine decennale non era spirato; per l’altro capo, l’inammissibilità del relativo motivo cristallizza il giudicato parziale e preclude la rilevabilità della prescrizione maturata dopo la sentenza di appello.
Implicazioni pratiche
La pronuncia ribadisce un limite netto: l’iscrizione anagrafica in tempo reale e il silenzio-assenso semplificano il procedimento, ma non esonerano l’ufficiale d’anagrafe dai controlli sulla dimora abituale. Chi attesta una residenza che sa insussistente risponde di falso, senza potersi trincerare dietro l’automatismo procedurale. Sul versante processuale, la decisione conferma che l’inammissibilità del motivo relativo a un singolo capo di una condanna cumulativa forma un giudicato parziale che blocca la prescrizione successiva all’appello.
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