L’ordinanza contingibile e urgente non può limitare gli orari dei pubblici esercizi per finalità preventive di sicurezza (TAR Puglia n. 961 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di annullamento proposta avverso un provvedimento amministrativo il cui termine di efficacia sia spirato nel corso del giudizio è convertibile, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., in domanda di accertamento dell’illegittimità dell’atto, purché il ricorrente dichiari ritualmente l’interesse ai fini risarcitori. Il potere sindacale di adottare ordinanze contingibili e urgenti ex art. 54 TUEL, anche dopo le modifiche del 2017, è finalizzato a prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità fisica dei cittadini e può essere esercitato solo dinanzi a situazioni eccezionali ed impreviste, non fronteggiabili con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento. Non è pertanto legittima l’ordinanza che imponga la chiusura notturna dei pubblici esercizi per finalità preventive di sicurezza e prevenzione del degrado urbano, quando la situazione possa essere affrontata con l’intensificazione della vigilanza, accordi con gli esercenti o una nuova regolamentazione ordinaria del fenomeno della movida.

Il Fatto

La società titolare di un lounge bar in Lecce impugnava l’ordinanza contingibile e urgente con cui il Sindaco aveva disposto, per quasi tre mesi, l’obbligo di chiusura serale e notturna dei pubblici esercizi e distributori automatici in due vie della città, nonché il divieto di nuove concessioni di suolo pubblico per dehors e, per le attività alimentari del centro storico, analoghi obblighi orari. Il provvedimento, motivato con esigenze di sicurezza e decoro urbano, era stato preceduto da un’ordinanza cautelare di sospensione, poi confermata in sede collegiale; nel corso del giudizio di merito l’ordinanza aveva esaurito i suoi effetti.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente dichiarato il gravame procedibile, valorizzando la memoria con cui la ricorrente aveva chiesto, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento ai fini risarcitori. Richiamando l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2022, il Collegio ha precisato che la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento non priva il ricorrente dell’interesse alla decisione sulla domanda di accertamento, purché la relativa istanza sia manifestata ritualmente nel corso del giudizio.

Nel merito, la sentenza ha confermato integralmente le ragioni dell’ordinanza cautelare, affermando che la potestà sindacale di urgenza, anche dopo le modifiche introdotte nel 2017 all’art. 50 del decreto legislativo n. 267/2000, è finalizzata a prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica. Tale potere può essere esercitato solo per situazioni aventi carattere eccezionale ed imprevisto, per le quali sia impossibile utilizzare i normali strumenti dell’ordinamento.

Nel caso di specie, la motivazione dell’ordinanza era incentrata su esigenze preventive di sicurezza e degrado urbano, fronteggiabili con rimedi ordinari quali l’intensificazione dei controlli delle Forze di Polizia, gli accordi con gli esercenti per la riduzione degli orari o una nuova regolamentazione comunale della movida. Il provvedimento è stato pertanto ritenuto illegittimo per carenza dei presupposti, risultando inoltre sproporzionato il sacrificio imposto alle sole attività di due vie, con ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri esercizi del centro storico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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