Giudizio di ottemperanza esperibile dal procuratore antistatario per le spese liquidate e non pagate (TAR Marche n. 872 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza promosso dal procuratore antistatario, quest’ultimo è legittimato ad agire per ottenere l’esecuzione del giudicato limitatamente alle spese di lite liquidate in suo favore e non corrisposte dall’Amministrazione soccombente. Il ricorso è procedibile decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 dalla notifica della sentenza all’Amministrazione. Accertata la mancata esecuzione del titolo, il giudice dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di darvi integrale esecuzione nel termine assegnato, nomina il Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia e condanna la parte resistente alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, mentre rigetta l’indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. in assenza di elementi che lascino dubitare del sollecito adempimento.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva riconosciuto alla parte ricorrente il diritto di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero e le sue articolazioni territoriali al pagamento delle relative somme e delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Sul punto, la sentenza era passata in giudicato. Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione al titolo, i procuratori antistatari hanno proposto ricorso per l’ottemperanza al fine di ottenere il pagamento delle spese processuali liquidate in loro favore.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso. Nel merito, ha accolto la domanda, rilevando che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva opposto alcuna ragione contraria alla spettanza della pretesa azionata dai procuratori antistatari.
Il Collegio ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato, per la parte relativa alle spese giudiziali, assegnando il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione e ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine, il quale opererà solo se investito direttamente dal creditore.
La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. è stata invece rigettata, non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente la sola nomina del Commissario ad acta in funzione acceleratoria. L’Amministrazione è stata infine condannata alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in dispositivo.
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Nota della Redazione
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