Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata con sentenza (TAR Puglia n. 963 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di carenza di interesse alla decisione della causa comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Puglia, Sezione di Lecce, la nota con cui la Capitaneria di Porto di Brindisi aveva respinto l’istanza di autorizzazione all’utilizzo di una moto d’acqua quale ausilio al servizio di salvamento, nonché il parere negativo reso dal Consorzio di Gestione di Torre Guaceto sull’analoga richiesta. Il ricorso era stato proposto avverso i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità per i vizi ivi enunciati. Si erano costituiti in giudizio la Capitaneria di Porto di Brindisi e i Ministeri della Transizione Ecologica e delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, mentre il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto non aveva ritualmente integrato il contraddittorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la società ricorrente, con atto depositato in data 11 maggio 2026, aveva dichiarato che era venuto meno l’interesse alla decisione della causa. Tale dichiarazione, espressa volontà processuale della parte di non coltivare più il giudizio, è stata assunta dal Tribunale come elemento decisivo per definire il processo in rito, senza necessità di esaminare il merito delle censure proposte avverso i provvedimenti impugnati.
La valutazione del Collegio si è pertanto incentrata sulla sussistenza dei presupposti per una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il quale configura tale evenienza come una delle ipotesi di definizione del giudizio senza decisione nel merito. La sopravvenuta carenza di interesse, nella ricostruzione accolta, discende direttamente dalla volontà della parte ricorrente, la cui dichiarazione in tal senso rende la domanda priva dell’oggetto sostanziale che ne giustificava la coltivazione.
La natura formale e processuale della decisione ha indotto il Tribunale a disporre la compensazione integrale delle spese di lite, non ravvisandosi i presupposti per una condanna ai sensi dell’art. 26 cod. proc. amm.. La declaratoria di improcedibilità è stata quindi accompagnata dall’ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa, ai sensi dell’art. 34, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. amm., trattandosi di pronuncia che definisce il giudizio e va rimessa agli uffici per gli eventuali adempimenti consequenziali.
Nota della Redazione
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