Revoca del porto d’armi per conflitto in atto e sindacato limitato (TAR Sicilia n. 2558 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel nostro ordinamento il porto d’armi costituisce ipotesi eccezionale, perché le esigenze di incolumità pubblica prevalgono sull’interesse del privato. La revoca della licenza non richiede l’accertamento di un abuso, né un pregiudizio attinente all’uso delle armi: l’Amministrazione può valorizzare, nella loro oggettività, fatti di reato e vicende personali, anche non penalmente rilevanti, da cui desumere la non completa affidabilità del soggetto. Rileva, a tal fine, anche la sola esistenza di una situazione di conflitto in atto, non smentita nel suo accadimento storico. Il giudizio di affidabilità è espressione di discrezionalità ampiamente tecnica e sfugge al sindacato di legittimità, salvo che per illogicità e travisamento dei fatti. Quanto alla partecipazione procedimentale, la motivazione non deve contenere l’analitica confutazione delle osservazioni del privato, essendo sufficiente che emerga che l’Amministrazione le abbia valutate nel loro complesso.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare di una licenza di porto di fucile per uso tiro al volo. Con nota del 24 giugno 2024 la Questura avviava il procedimento di revoca, richiamando una querela per minaccia, percosse e lesioni, segnalazioni per furto, turbativa d’asta e invasione di terreni, oltre alla revoca della patente di guida del gennaio 2024.
Nella memoria procedimentale il ricorrente rappresentava di essere parte offesa in un procedimento penale contro l’aggressore, di avere subito richiesta di archiviazione quanto alla propria posizione, di essere stato assolto per la vicenda di turbativa d’asta e di avere ottenuto il ritiro in autotutela della revoca della patente. Con decreto del 1° ottobre 2024 la Questura revocava comunque la licenza, sul rilievo che le memorie non offrivano argomenti concreti e che il ricorrente mancava dei requisiti soggettivi. Il ricorrente impugnava il decreto davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e il difetto di motivazione e di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta entrambi i motivi. Quanto al profilo procedimentale, non si riscontra la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, perché l’Amministrazione ha dato atto della ricezione e dell’esame delle memorie e le ha ritenute motivatamente inidonee a superare i profili di inaffidabilità. La motivazione finale non deve contenere un’analitica confutazione delle osservazioni procedimentali: è sufficiente che se ne evinca la considerazione complessiva ai fini della formazione della volontà amministrativa, come confermato da Cons. Stato, sez. II, n. 6121 del 2025.
Sul secondo motivo il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa e la Corte costituzionale (sentenze n. 440 del 1993 e n. 109 del 2019): il porto d’armi presuppone che l’interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto, e la revoca può fondarsi su un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso, assumendo rilevanza anche fatti isolati ma significativi (Cons. Stato, sez. III, n. 5398 del 2014). L’Amministrazione può valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato sia vicende personali non penalmente rilevanti e non attinenti alla materia delle armi (Cons. Stato, sez. III, n. 3979 del 2013; n. 4121 del 2014; n. 2404 del 2017; n. 6812 del 2018; n. 2756 del 2022).
Nel caso concreto il provvedimento poggia su circostanze non smentite nel loro accadimento fattuale. Il fulcro è la situazione di conflitto con altro soggetto, culminata in reciproche querele: la necessità di evitare che essa degeneri non viene meno per il fatto che il terzo sia stato attinto da procedimento penale e che la posizione del ricorrente sia stata archiviata, perché ciò che rileva è l’esistenza in sé del conflitto.
Assume rilievo anche la segnalazione per furto aggravato: la sentenza della Corte di Appello, che ha escluso l’aggravante e dichiarato di non doversi procedere per difetto di querela, non smentisce l’accadimento storico del fatto, che concorre a delineare un profilo non completamente affidabile. L’Autorità di Pubblica Sicurezza non sanziona, ma previene, e può attribuire valore a qualsiasi circostanza che consigli un provvedimento negativo. Salvo il limite dell’onere motivazionale, nel caso assolto, la valutazione di non abuso delle armi è contestabile nel merito solo per illogicità e travisamento dei fatti. Il ricorso è quindi rigettato, con salvezza dell’atto impugnato e spese compensate.
Nota della Redazione
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