Sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Puglia n. 959 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, resa dalla parte ricorrente, determina la declaratoria di improcedibilità del giudizio. L’assenza di opposizione dell’amministrazione resistente alla richiesta di compensazione delle spese di lite costituisce giusto motivo per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio. La sopravvenuta carenza di interesse non richiede l’esame del merito delle censure proposte avverso il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale adottato ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava il provvedimento del 28 luglio 2021 con cui l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce aveva disposto, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, la sospensione dell’attività imprenditoriale per irregolarità nell’utilizzo di lavoratori abusivi nell’attività di coltivazione di un fondo in agro di Ugento. Unitamente al provvedimento sospensivo, la ricorrente impugnava i verbali di accertamento ispettivo e il decreto con cui il Capo dell’Ispettorato Interregionale del Lavoro aveva dichiarato irricevibile il ricorso gerarchico proposto avverso la sospensione. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.

La Motivazione della Corte

Con memoria depositata in data 19 maggio 2026, la parte ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese di lite. L’amministrazione resistente non ha manifestato opposizione alla richiesta formulata dalla ricorrente.

Il Collegio ha ritenuto che, alla luce della dichiarazione della parte ricorrente e della mancata opposizione dell’amministrazione, il ricorso sia improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non residuando alcun interesse alla decisione del ricorso. La carenza di interesse è stata valutata come sopravvenuta, in quanto successiva alla proposizione del ricorso e tale da rendere inutile la prosecuzione del giudizio.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, ravvisando giusti motivi nella mancata opposizione dell’amministrazione resistente alla richiesta di compensazione formulata dalla parte ricorrente. La decisione di compensazione delle spese di giudizio risulta pertanto coerente con l’esito del giudizio e con il comportamento processuale delle parti.

La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ha comportato la definizione del giudizio senza esame nel merito delle censure proposte avverso il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e gli atti connessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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