Ottemperanza al giudicato risarcitorio: inadempimento della Regione e determinazione delle somme (TAR Basilicata n. 180 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112-115 cod. proc. amm., la pubblica amministrazione che non si costituisce non assolve all’onere probatorio, su di essa gravante, di dimostrare l’avvenuto adempimento, integrale o parziale, del giudicato. Ne consegue che il ricorso per l’esecuzione del giudicato risarcitorio deve essere accolto quando l’inottemperanza risulti incontestata. Per le obbligazioni risarcitorie da fatto illecito, qualificate come debiti di valore, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali vanno computati secondo il criterio delle Sezioni Unite n. 1712 del 1995: interessi legali dalla data del fatto, rivalutazione sulla sorte capitale e successiva applicazione degli interessi sulla somma rivalutata, con trasformazione del debito in debito di valuta dalla pubblicazione della sentenza di condanna. Il compenso professionale liquidato in sentenza deve essere maggiorato degli accessori di legge, inclusi interessi, rimborso forfettario, IVA e CPA, secondo l’ordine indicato dalla norma e nel rispetto della disciplina sull’effettuazione delle prestazioni.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo aver subito lesioni a causa dell’improvviso attraversamento della sede stradale da parte di un cinghiale, aveva ottenuto dal Giudice di Pace una sentenza di condanna nei confronti della Regione al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese processuali, in favore del danneggiato e del suo difensore, dichiaratosi antistatario. Il titolo esecutivo, munito di formula esecutiva, era stato notificato alla Regione, che tuttavia non aveva provveduto a corrispondere le somme dovute.
A fronte del perdurante inadempimento, il creditore e il difensore hanno proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme liquidate, con gli accessori di legge.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato l’ammissibilità del ricorso, riscontrando la decorrenza del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 e la corretta produzione della certificazione richiesta dall’art. 114, comma 2, cod. proc. amm.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che la Regione, non costituendosi in giudizio, non ha offerto alcuna prova dell’avvenuto adempimento, parziale o totale. Ricorrendo il principio per cui l’onere della prova dell’estinzione dell’obbligazione grava sul debitore, l’inottemperanza è stata ritenuta un dato incontestato, rendendo il ricorso fondato.
Quanto alla quantificazione, il TAR ha qualificato il credito risarcitorio come debito di valore, applicando i criteri indicati dalle Sezioni Unite n. 1712 del 1995. Per il periodo anteriore alla sentenza di condanna, ha disposto l’applicazione degli interessi legali sulla sorte capitale e della rivalutazione monetaria annuale, con il cumulo sugli importi via via rivalutati; dalla pubblicazione del titolo, invece, il credito si è trasformato in debito di valuta, con la sola maturazione degli interessi legali fino al soddisfo.
Per le spese processuali e il compenso del difensore, è stata riconosciuta l’applicazione degli accessori di legge, inclusi il rimborso forfettario e l’IVA, computata anche sulla CPA e sugli stessi interessi, in base alla disciplina richiamata. Il Tribunale ha quindi assegnato all’Amministrazione un termine di 60 giorni per il pagamento, nominando sin d’ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta con funzioni sostitutive.
Nota della Redazione
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