Usucapione dell’area occupata dalla società elettrica e accoglimento incidentale (TAR Puglia n. 960 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’usucapione da parte della pubblica amministrazione o del gestore di pubblico servizio trova fondamento nel combinato disposto degli artt. 1158 e 922 cod. civ. e può perfezionarsi anche in relazione ad aree illegittimamente occupate, purché ricorrano tre condizioni: il carattere non violento della condotta, l’individuazione del momento esatto dell’interversio possessionis e la decorrenza del termine acquisitivo dalla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 327/2001, ossia dal 30 giugno 2003. Il giudice amministrativo conosce dell’eccezione di usucapione in via incidentale, ai sensi dell’art. 8 cod. proc. amm., senza efficacia di giudicato, allorché la risoluzione della questione sia necessaria per pronunciare sulla domanda principale. La domanda giudiziale di restituzione del bene ha efficacia interruttiva del possesso ad usucapionem, mentre gli atti stragiudiziali di diffida non la producono.

Il Fatto

I proprietari di una particella, sita in agro di San Giorgio Jonico, ricom presa in zona industriale e interessata dal passaggio di un elettrodotto a media tensione della lunghezza complessiva di 7,800 km, hanno convenuto in giudizio la società esercente la rete elettrica, già denominata Enel Distribuzione. Hanno dedotto l’illegittimità dell’occupazione permanente sine titulo ex art. 2043 cod. civ., a far data dal 30 aprile 1981, per mancata adozione del decreto definitivo di esproprio e mancata emanazione del provvedimento sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001.

I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’occupazione, la declaratoria di inefficacia degli atti del procedimento ablatorio e la condanna della società alla restituzione del fondo, previa rimozione del traliccio, ovvero al pagamento di indennizzi. La società resistente ha eccepito l’avvenuta usucapione del diritto reale strumentale all’esercizio dell’elettrodotto e, in via gradata, la prescrizione dei diritti azionati.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, Sezione di Lecce, ha rigettato il ricorso, ritenendo assorbente l’eccezione di intervenuta usucapione dell’area a favore della società resistente. Il Collegio ha premesso che l’accertamento dell’usucapione rientra nella cognizione incidentale del giudice amministrativo ex art. 8 cod. proc. amm., trattandosi di questione pregiudiziale relativa a diritti la cui risoluzione è necessaria per pronunciare sulla domanda principale concernente un provvedimento reso nell’esercizio dei poteri ablatori.

Richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 2016, il Tribunale ha ricordato che l’illecito permanente dell’amministrazione cessa solo per restituzione del fondo, accordo transattivo, rinunzia abdicativa del proprietario, compiuta usucapione o provvedimento ex art. 42-bis t.u. espropri. L’usucapione, tuttavia, può perfezionarsi solo a condizioni rigorose: carattere non violento della condotta, individuazione del momento esatto dell’interversio possessionis e decorrenza della prescrizione acquisitiva dalla data di entrata in vigore del testo unico, ossia dal 30 giugno 2003.

Applicando tali coordinate, il Collegio ha ritenuto provata la sussistenza di tutti i requisiti. Il possesso della società è proseguito in modo continuato e ininterrotto dal 30 aprile 1981, mentre la domanda giudiziale di restituzione, presentata il 20 dicembre 2024, non ha avuto efficacia interruttiva, poiché gli atti stragiudiziali di diffida non interrompono il termine per l’usucapione. La nota Enel del 2005, invocata dai ricorrenti come ricognizione di debito, è stata ritenuta priva di tale effetto, trattandosi di atto stragiudiziale meramente informativo.

Quanto all’interversio possessionis ex art. 1141, comma 2, cod. civ., la società ha dimostrato l’esternazione della volontà di possedere uti dominus attraverso l’esercizio dell’opera pubblica e l’impedimento all’accesso all’area ai proprietari, costituente atto esteriore inequivocabile di opposizione. Pertanto l’usucapione si è perfezionata a far data dal 30 giugno 2023. La conseguente reiezione della domanda di accertamento dell’illegittimità dell’occupazione ha assorbito le domande di condanna alla restituzione e al pagamento di indennizzi, con compensazione integrale delle spese per la peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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