Dichiara improcedibile il ricorso: il rito amministrativo premia la rinuncia dichiarata (TAR Puglia n. 645 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alla controparte e non accettata, non determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35 cod. proc. amm., ma fa venir meno l’interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. In tale evenienza, il giudice adito provvede alla declaratoria di improcedibilità e, ricorrendone ragioni equitative, alla compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la nota del Comune di Lecce del 23.11.2020 con cui veniva rigettata la domanda di proroga ex art. 1, commi 682 e 683, legge n. 145/2018, della concessione demaniale marittima sino al 31.12.2033, nonché la delibera di Giunta Comunale n. 342 dell’11.11.2020 che aveva disposto di non concedere la proroga richiesta. A sostegno del ricorso, la società deduceva la violazione dell’art. 1 della legge n. 145/2018, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e per erronea presupposizione, nonché l’eccesso di potere e la violazione della direttiva servizi. Si costituiva in giudizio il Comune di Lecce, chiedendo la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva preliminarmente che, in vista dell’udienza di trattazione del merito, la parte ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alla controparte. Il Collegio osserva che, sebbene la rinuncia sia stata dichiarata, all’atto di rinuncia non è seguita la rituale accettazione da parte delle controparti costituite, non inverando pertanto la fattispecie dell’estinzione del giudizio per rinuncia ai sensi dell’art. 35 cod. proc. amm..
Il Tribunale, pertanto, non potendo dichiarare l’estinzione del giudizio per mancanza del presupposto dell’accettazione, ritiene che la rinuncia abbia comunque determinato un sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso. Tale evenienza comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso, in quanto la parte ricorrente ha manifestato inequivocabilmente la volontà di non proseguire nell’azione intrapresa.
Il Collegio precisa che, in assenza di accettazione della rinuncia, la fattispecie non è quella dell’estinzione ma quella dell’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, con la conseguenza che il giudice adito deve pronunciarsi in tal senso. Da ultimo, il Tribunale ritiene che ricorrano ragioni equitative per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite, in ragione della peculiarità della vicenda processuale che ha visto la rinuncia al ricorso solo in prossimità dell’udienza di merito.
Nota della Redazione
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