La continuità dell’azione amministrativa impone la valutazione del dirigente da parte dell’organo in carica (TAR Sardegna n. 1069 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento ex art. 31 c.p.a. è inammissibile quando l’amministrazione abbia già dato un riscontro espresso, ancorché negativo, all’istanza del privato. L’organo politico competente a rendere la valutazione sull’operato di un dirigente o di un commissario, propedeutica alla quantificazione e liquidazione dell’indennità di funzione e del compenso per i risultati di gestione, è quello in carica al momento in cui la valutazione stessa deve essere effettuata, cioè al momento della liquidazione. A ciò osta l’eventuale circostanza che la persona fisica che regge l’organo non fosse in carica nel periodo in cui l’attività oggetto di valutazione è stata svolta, operando il principio di continuità dell’azione amministrativa, che non ammette interruzioni giuridicamente rilevanti. La valutazione si fonda su elementi oggettivi e documentali, quali bilanci, atti di spesa e atti programmatici, consultabili presso gli uffici dell’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo essere stato nominato commissario con decreto del Presidente della Regione, aveva ricoperto l’incarico dal 13 novembre 2020 al 14 aprile 2022. Con istanza del 19 febbraio 2026, chiedeva alla Regione l’avvio del procedimento volto alla quantificazione e liquidazione dell’indennità di funzione e del compenso per i risultati della gestione, previa valutazione dell’organo di direzione politica di riferimento, individuato nell’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici.
Con nota del 6 marzo 2026, l’Assessore riscontrava negativamente, deducendo l’impossibilità di rendere la valutazione, atto propedeutico, per carenza degli elementi necessari, atteso che l’incarico era stato svolto in un arco temporale in cui l’Assessore stesso non era in carica. Il ricorrente impugnava il silenzio e la nota di diniego, domandando la condanna a provvedere e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio, in quanto la nota del 6 marzo 2026 costituiva un riscontro espresso, seppur negativo, che aveva definito il procedimento. La pretesa azionabile era quindi quella impugnatoria avverso il diniego.
Nel merito, la domanda di annullamento della nota è stata accolta. Il Collegio ha rilevato come la Regione non avesse contestato l’astratta applicabilità al caso della clausola contrattuale che riconosce al commissario l’indennità di funzione e di risultato propria dei dirigenti apicali. L’unica ragione ostativa addotta, ossia l’impossibilità per l’Assessore pro tempore di valutare un’attività svolta prima del suo insediamento, è stata ritenuta erronea.
La Corte ha affermato che il principio di continuità dell’azione amministrativa non ammette soluzioni di continuità giuridicamente rilevanti, con la conseguenza che la valutazione deve essere resa dall’organo in carica al momento della liquidazione del compenso. La valutazione, infatti, non si fonda su elementi personalistici o intuitivi, ma su riscontri oggettivi e documentali, quali bilanci, atti di spesa e atti programmatici, conservati presso gli uffici e sempre consultabili.
All’accoglimento dell’azione impugnatoria è conseguita la condanna dell’amministrazione a rifondere le spese di lite e l’obbligo per l’Assessore di rendere la valutazione nel termine di legge, avvalendosi della collaborazione degli uffici per l’istruttoria.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.