Aree edificate ex art. 142, comma 2, d.lgs. n. 42/2004 e classificazione urbanistica (TAR Puglia n. 932 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esclusione dal vincolo paesaggistico ex lege di cui all’art. 142, comma 2, d.lgs. n. 42/2004 postula l’accertamento rigoroso dei presupposti ivi tassativamente indicati. Quanto alla lettera a), la mera vigenza di uno strumento urbanistico che richiami genericamente il D.M. n. 1444/1968 non è sufficiente a comprovare l’avvenuta delimitazione delle zone territoriali omogenee A e B, occorrendo una formale e concreta assimilazione delle destinazioni di piano a tali categorie. Quanto alla lettera b), la condizione della “concreta realizzazione” delle previsioni del piano pluriennale di attuazione va intesa come effettiva e materiale urbanizzazione delle aree interessate nel periodo di vigenza dello strumento, non essendo bastevole la sola approvazione dello stesso.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un’area su cui insiste un complesso residenziale, ha impugnato la deliberazione comunale che, nell’ambito del procedimento di delimitazione delle aree escluse dalla tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142, comma 2, d.lgs. n. 42/2004, non aveva ricompreso il suo terreno tra quelle escluse. La società sosteneva che l’area rientrasse nelle fattispecie di esclusione di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo, essendo vigente un PRG del 1976 e ricadendo il suolo in una zona destinata a verde pubblico attrezzato, interessata da un piano pluriennale di attuazione approvato nel 1980.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso. In primo luogo, ha rilevato che alla data del 6 settembre 1985 era vigente un PRG che non prevedeva una classificazione delle zone territoriali omogenee secondo il D.M. n. 1444/1968, né conteneva alcuna formale assimilazione alle zone A e B. Il mero richiamo del decreto nell’atto di approvazione del PRG è stato ritenuto inidoneo a integrare il presupposto richiesto dalla lettera a) dell’art. 142, comma 2.
Quanto alla lettera b), il Collegio ha escluso che il piano pluriennale di attuazione del 1980 avesse avuto concreta attuazione nel periodo di vigenza. Le risultanze tecniche e le ortofoto del 1988 allegate agli atti dimostravano, infatti, che l’area, destinata a verde pubblico attrezzato, era rimasta inalterata fino alla successiva edificazione avvenuta solo dopo l’approvazione del nuovo PRG nel 2007, con l’attribuzione della destinazione “B.11”.
Il TAR ha inoltre ritenuto non condivisibili le censure relative alle norme del PPTR e delle NTA. Ha chiarito che il procedimento di delimitazione di cui all’art. 38, comma 5, delle NTA richiede esclusivamente l’accertamento dei presupposti tassativi di cui all’art. 142, comma 2, d.lgs. n. 42/2004, senza che possano rilevare valutazioni sulle caratteristiche concrete del territorio, e ha escluso l’assimilabilità dell’area a quella “gravemente compromessa e degradata” di cui all’art. 143, comma 4, lettera b), del medesimo decreto. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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