Progressione tra Aree e valutazione titoli nel periodo transitorio (TAR Puglia n. 352 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di progressione tra le Aree disciplinate dall’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001, la legittimità della valutazione dei titoli è ancorata al rispetto delle previsioni dell’avviso di selezione, che costituisce la lex specialis della procedura. È legittima l’esclusione dalla valutazione delle certificazioni informatiche e dei corsi di formazione per i quali l’avviso richieda, rispettivamente, il requisito della non antecedenza ai cinque anni dalla data di approvazione dell’avviso medesimo e la specifica attestazione della durata pari o superiore a otto ore. La clausola che limita la valutazione dell’esperienza professionale a quella “eccedente il periodo minimo fissato quale requisito di ammissione” non implica alcuna decurtazione automatica del punteggio per il servizio prestato presso enti diversi da quello banditore. La mancata predeterminazione analitica dei criteri di valutazione non è di per sé sintomatica di illegittimità quando l’avviso rechi una griglia puntuale di categorie, sotto-criteri e punteggi massimi.

Il Fatto

Una dipendente del Comune di Ostuni ha impugnato la graduatoria definitiva della procedura valutativa comparativa per la copertura di un posto di “Funzionario di Vigilanza”, indetta ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 13, commi 6-8, CCNL Funzioni Locali 16.11.2022. All’esito della selezione, la ricorrente era risultata seconda con un punteggio pari a quello del vincitore, ma era stata superata in applicazione del criterio di preferenza per la maggiore anzianità di servizio previsto dall’avviso. La ricorrente ha contestato la mancata valutazione della certificazione ECDL e di alcuni corsi di formazione, nonché l’attribuzione al vincitore di un punteggio pieno per l’esperienza professionale maturata presso un ente diverso dal Comune. Ha, altresì, censurato la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione. Il vincitore ha proposto ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha respinto la domanda cautelare, ritenendo infondate le censure della ricorrente alla luce della disciplina dell’avviso. Quanto alla certificazione ECDL, conseguita nel 2005, il collegio ha ritenuto dirimente la clausola dell’art. 3, comma 5, punto III, dell’avviso che limita la valutabilità alle competenze e ai percorsi formativi “non antecedenti ai 5 anni dalla data di approvazione dell’avviso”, con salvezza della sola categoria delle abilitazioni professionali, da riferire ai titoli che abilitano all’esercizio di una professione regolamentata.

In relazione ai corsi di formazione, il TAR ha osservato che gli attestati prodotti non indicavano la durata, requisito indefettibile ai sensi della medesima disposizione dell’avviso, che pretende una durata pari o superiore alle otto ore per ogni singola giornata, con specifica attestazione. La mancanza di tale indicazione ha reso legittima l’esclusione dalla valutazione, senza che potesse configurarsi alcun vizio procedimentale.

Quanto al punteggio attribuito al controinteressato per l’esperienza professionale, il collegio ha chiarito che la norma dell’avviso, nel limitare la valutazione all’esperienza eccedente il periodo minimo di accesso, non prevede meccanismi di decurtazione per il servizio prestato presso altri enti. La valutazione “piena” è, pertanto, conforme alla –lex specialis–, non essendo consentito al giudice di forzare il dato testuale della disposizione.

Infine, il TAR ha escluso che le modalità di svolgimento delle operazioni concorsuali fossero viziate da carenza di criteri, rilevando che l’avviso recava una griglia analitica con categorie, sotto-criteri e punteggi massimi, ulteriormente specificata nel verbale n. 1 della commissione. Alla luce di tali considerazioni, il collegio ha ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensione cautelare del provvedimento impugnato, disponendo la compensazione delle spese della fase.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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