Il diniego di autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico deve motivare la verifica sulla classificazione della strada (TAR Puglia n. 342 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza di autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico per la posa di infrastrutture, l’amministrazione comunale non può limitarsi a eccepire la propria incompetenza, ma è tenuta a verificare — alla luce dei criteri e dei sottocriteri di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 285/1992 — se la strada oggetto di intervento sia qualificabile come comunale, tenendo conto della norma di chiusura di cui all’art. 6 della legge regionale Puglia n. 26/2020. Il provvedimento di diniego deve essere adeguatamente motivato, dando conto della valutazione di tutte le circostanze rilevanti per la classificazione della strada. La classificazione di una strada comunale non richiede un provvedimento formale, ma è legata alle sue caratteristiche strutturali e funzionali, come risultanti dall’esame del tracciato e dell’uso effettivo.
Il Fatto
La società ricorrente, Acquedotto Pugliese Spa, chiedeva al Comune di Taranto l’autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico per la posa di una condotta dell’acquedotto lungo un tratto della strada provinciale n. 48 “Taranto-Statte”. Il Comune, con determina dirigenziale, dichiarava la propria incompetenza sulla base di una delibera di giunta del 2023 che escludeva quel tratto di strada dal centro abitato e, quindi, dalla propria competenza, ritenendolo di titolarità della Provincia.
Avverso tale diniego la società proponeva ricorso, sostenendo che il tratto stradale fosse comunale. A supporto della propria tesi, la ricorrente produceva un verbale capisaldi del 1994, in cui i tecnici di Comune e Provincia avevano riconosciuto la competenza comunale sul tratto interno dell’abitato. In aggiunta, una nota della Regione Puglia del 2026 chiariva che l’onere di decidere spettava al Comune, alla luce della classificazione residuale delle strade comunali prevista dalla legge regionale.
La Motivazione della Corte
Il TAR, in sede di sommaria delibazione, ha ritenuto il provvedimento impugnato non adeguatamente motivato, in quanto il Comune avrebbe dovuto esaminare compiutamente la richiesta e non limitarsi a eccepire la propria incompetenza.
Il Tribunale ha rilevato che la classificazione di una strada come comunale non è un atto puramente formale, ma discende dall’applicazione dei criteri oggettivi di cui all’art. 2 del codice della strada (d.lgs. n. 285/1992). In particolare, la qualificazione dipende dalle caratteristiche del tracciato e risulta rafforzata dalla norma di chiusura dell’art. 6 della legge regionale Puglia n. 26/2020, che attribuisce al patrimonio comunale tutte le strade non classificate come statali, provinciali o comunali.
Pur considerando il valore della delibera di delimitazione del centro abitato, il Tar ha ritenuto che essa non fosse sufficiente a giustificare il diniego, senza un’analisi caso per caso di tutti gli elementi funzionali e strutturali della strada. Al contrario, il Comune avrebbe dovuto considerare anche le risultanze del verbale del 19.4.1994 e della nota della Regione Puglia del 14.5.2026.
Il Collegio ha quindi accolto la domanda cautelare, ordinando al Comune di riesaminare la richiesta entro 30 giorni, previa interlocuzione con Regione e Provincia, per verificare se la strada sia qualificabile come comunale. Ha compensato le spese di fase e fissato l’udienza di merito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.