Sospensione cautelare dell’acquisizione al demanio stradale in pendenza del giudizio di merito (TAR Puglia n. 339 del 23.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di sospensione cautelare degli effetti di un provvedimento di acquisizione di un’area al demanio stradale comunale è accolta quando il pregiudizio dedotto, per sua natura, richieda un approfondimento in sede di merito, al fine di consentire al giudice una decisione re adhuc integra. La delibazione sommaria propria della fase cautelare non si spinge alla definizione del thema decidendum, ma si limita a verificare la sussistenza dei presupposti per la tutela interinale, rinviando ogni valutazione di merito all’udienza pubblica.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal decreto con cui il dirigente comunale disponeva l’acquisizione al demanio stradale di un’area, della superficie di 510 metri quadrati, già destinata a porzione di strada, sulla base di una comunicazione di conoscenza del provvedimento avvenuta solo in epoca successiva alla sua adozione. Il ricorrente impugnava l’atto, deducendone l’illegittimità, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia.

Il Comune si costituiva in giudizio per resistere all’istanza cautelare, contestando i presupposti per l’accoglimento della domanda incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, nel valutare l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., ha ritenuto sussistenti i presupposti per la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. La decisione si fonda su una duplice considerazione: da un lato, la natura del pregiudizio dedotto dal ricorrente, che non si presta a una valutazione sommaria e richiede un esame approfondito delle questioni giuridiche sollevate con il ricorso; dall’altro, l’opportunità di preservare la situazione di fatto e di diritto fino alla decisione di merito, evitando che l’esecuzione del provvedimento possa pregiudicare irreversibilmente gli interessi del ricorrente e rendere vana un’eventuale sentenza di accoglimento.

Il Collegio ha quindi valorizzato l’esigenza di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, rimettendo alla fase di merito l’approfondimento delle questioni poste con il gravame, necessariamente delibate in via incidentale senza alcuna anticipazione di giudizio sul fumus boni iuris.

In ragione di tali motivazioni, il TAR ha accolto l’istanza cautelare e sospeso l’efficacia del provvedimento, fissando l’udienza pubblica di trattazione del merito e compensando le spese della fase cautelare tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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