Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in caso di nuovo diniego di visto dopo riesame (TAR Lazio n. 13905 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso un diniego di visto diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, in pendenza di giudizio, l’Amministrazione adotti un nuovo provvedimento che, all’esito di una rivalutazione degli interessi e di un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto, sostituisca il diniego originario, configurandosi come atto di conferma in senso proprio, autonomamente lesivo e autonomamente impugnabile. Non è invece meramente confermativo dell’atto precedente il provvedimento successivo adottato previo riesame della situazione, con rinnovata ponderazione degli interessi in gioco. L’onere di impugnazione del nuovo atto grava sull’interessato, a pena di improcedibilità del giudizio originariamente instaurato.
Il Fatto
Una cittadina extracomunitaria impugnava dinanzi al TAR il decreto consolare di rigetto della domanda di visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Il diniego, emesso dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca, si fondava su tre rilievi: l’età della richiedente e la lontananza temporale dal precedente percorso universitario, la presunta insufficienza delle garanzie economiche e il rischio migratorio. Nel corso del giudizio, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, all’esito di una nuova istruttoria disposta dal Consiglio di Stato in sede cautelare, adottava un nuovo provvedimento con cui confermava il diniego, ritenendo la documentazione prodotta non idonea ad accertare la solidità economico-familiare necessaria per garantire la disponibilità dei mezzi di sussistenza per l’intera durata del corso di studi.
La Motivazione della Corte
Il TAR richiama l’orientamento consolidato secondo cui sussiste improcedibilità per carenza di interesse ogni qualvolta sopravvengano provvedimenti che, anche quando non satisfattivi della pretesa, modifichino la situazione di diritto o di fatto in modo da privare il ricorrente dell’interesse alla rimozione dell’atto originario. Nel caso di specie, il provvedimento sopravvenuto adottato dall’Amministrazione all’esito di una nuova considerazione della fattispecie concreta ha sostituito il precedente diniego, incidendo attualmente sulla sfera giuridica della ricorrente.
La distinzione tra atto di conferma in senso proprio, che necessita di nuova impugnazione, e atto meramente confermativo, non autonomamente impugnabile, è ravvisata nella circostanza che l’atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi. Il provvedimento del 4 giugno 2026 è qualificato quale atto di conferma in senso proprio: l’Amministrazione non si è limitata a ribadire la determinazione già assunta, ma ha proceduto a una nuova istruttoria e a una rinnovata valutazione degli elementi rilevanti, pervenendo alla reiterazione del diniego.
Il nuovo atto costituisce pertanto un’autonoma determinazione amministrativa dotata di propria efficacia lesiva. La ricorrente, tuttavia, non ha proposto motivi aggiunti né instaurato un autonomo giudizio, pur essendo ancora pendenti i relativi termini. L’eventuale accoglimento del gravame originario non produrrebbe più alcun vantaggio concreto, essendo la ricorrente destinataria di un nuovo provvedimento autonomamente lesivo.
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Nota della Redazione
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