Divieto generalizzato di attività estrattive nel PUG illegittimo se contrasta con il PRAE (TAR Puglia n. 921 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le scelte urbanistiche espresse dal piano urbanistico generale costituiscono valutazioni di merito sottratte al sindacato giurisdizionale di legittimità, salvo che siano inficiate da errori di fatto, violazioni procedurali, illogicità abnormi o confliggano con situazioni idonee a ingenerare aspettative qualificate. È illegittima la scelta pianificatoria che introduce un divieto generalizzato di apertura di nuove cave e di ampliamento di quelle esistenti, senza considerare che la disciplina dell’attività estrattiva è riservata dalla legge regionale a un piano di settore sovraordinato, quale il PRAE, e senza ponderare l’affidamento dei titolari di concessioni preesistenti e regolarmente autorizzate. La tardiva approvazione della dichiarazione di sintesi della VAS, quale atto di mera rettifica di un errore materiale, non determina l’illegittimità del piano quando risulti l’anteriorità della formazione e della valutazione del documento rispetto all’approvazione definitiva.

Il Fatto

Una società proprietaria di un compendio immobiliare, in parte utilizzato per l’esercizio di attività di cava regolarmente autorizzata e trasferita nel 2014, ha impugnato il piano urbanistico generale del Comune di Corigliano d’Otranto, approvato nel 2020, nella parte in cui prevedeva un divieto generalizzato di attività estrattive, riportando le cave esistenti come “Aree di cava” in modo erroneo e parziale e sancendo per tutte le aree agricole il divieto di svolgimento dell’attività. La ricorrente ha dedotto il contrasto dello strumento urbanistico con il Piano Regionale delle Attività Estrattive, i vizi procedurali dell’iter di approvazione e l’illegittimità della successiva delibera di approvazione della dichiarazione di sintesi. Si sono costituiti solo il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Soprintendenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sul difetto istruttorio e sul travisamento dei fatti, rilevando che le aree in questione, sebbene contrassegnate come agricole, risultavano destinate all’attività estrattiva, circostanza che ne aveva obiettivamente trasformato l’assetto giuridico. La scelta pianificatoria non aveva considerato che la destinazione estrattiva era stata riconosciuta dal PRAE, definito dalla legislazione regionale strumento settoriale generale di indirizzo, programmazione e pianificazione delle attività estrattive, che consente espressamente proroga, rinnovo, riattivazione e ampliamento delle cave esistenti.

La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui è illegittima l’introduzione di un divieto generalizzato di apertura di nuove cave e di ampliamento di quelle esistenti, senza considerare che la disciplina dell’attività estrattiva è riservata a un piano regionale. Ha inoltre escluso che le scelte pianificatorie potessero ritenersi sindacabili solo per profili di manifesta illogicità, ravvisando nel caso di specie l’evidente erroneità delle valutazioni compiute dalle amministrazioni.

Quanto ai motivi concernenti i vizi procedurali dell’iter di co-pianificazione, il Collegio li ha ritenuti infondati, avendo accertato il rispetto dei termini perentori previsti dalla legge regionale e la natura di presa d’atto dell’adeguamento degli elaborati già compiuta con la delibera consiliare di esame delle osservazioni. In relazione alla mancata redazione della dichiarazione di sintesi, la Corte ha riconosciuto la valenza sanante della successiva delibera, qualificandola come atto di mera rettifica di un errore materiale, e ha respinto come generica e apodittica la doglianza sull’insufficienza contenutistica del documento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *