Diniego dei dehors illegittimo se fondato su ragioni non comunicate ex art. 10-bis (TAR Puglia n. 916 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm. presuppone la prova che la pretesa dell’interessato sia stata integralmente soddisfatta. In tema di procedimento amministrativo, è illegittimo per violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 il provvedimento di diniego la cui motivazione sia arricchita di ragioni giustificative diverse e ulteriori rispetto a quelle preventivamente sottoposte al contraddittorio procedimentale con la comunicazione dei motivi ostativi. Tale discrasia si risolve in un vizio di istruttoria e in un difetto di motivazione, trattandosi di violazioni di natura sostanziale, con conseguente inapplicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.

Il Fatto

La parte ricorrente impugnava il diniego del Comune all’installazione di un dehors, richiesto con istanza presentata tramite piattaforma SUAP. L’Amministrazione, dopo la comunicazione dei motivi ostativi, adottava il provvedimento finale negativo. L’interessato, ottenuta in via cautelare l’autorizzazione temporanea all’installazione fino al 28.09.2025, dichiarava la cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna della resistente alle spese per soccombenza virtuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, preso atto dell’avvenuto conseguimento del bene della vita, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., in quanto la pretesa dell’interessato risultava integralmente soddisfatta.

Quanto alle spese di lite, il giudice ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, rilevando la fondatezza della prima censura assorbente. Il diniego impugnato risultava, infatti, fondato su ragioni molteplici e del tutto nuove rispetto a quelle indicate nel preavviso di rigetto. Solo uno dei motivi era comune, ma privo di attinenza con l’autorizzazione richiesta.

La Corte ha richiamato il consolidato principio per cui, sebbene non debba sussistere un rapporto di identità o una corrispondenza puntuale tra il contenuto del preavviso e quello del provvedimento finale, è necessario che il contenuto sostanziale del diniego si inscrivano nello schema delineato dall’art. 10-bis l. n. 241/1990. È pertanto illegittimo fondare il diniego definitivo su ragioni del tutto nuove. Ha poi precisato che la discrasia determina un difetto di istruttoria e di motivazione, violazioni di natura sostanziale che escludono l’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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