Concessione demaniale marittima per parcheggi, nessuna verifica di anomalia sul massimo rialzo (TAR Campania n. 3618 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’affidamento in concessione di aree demaniali marittime da adibire ad attività di parcheggio, disciplinato dagli artt. 36 e 37 cod. nav., la stazione appaltante non è tenuta ad alcuna verifica di anomalia dell’offerta quando l’avviso pubblico adotti come unico criterio di selezione il massimo rialzo sul canone posto a base di gara. La concessione di bene demaniale non determina l’acquisizione di beni o servizi in favore dell’amministrazione, ma attribuisce al concessionario il diritto di gestire il bene pubblico assumendo integralmente il rischio d’impresa e della domanda. In assenza di un piano economico-finanziario imposto, di tariffe predeterminate e di limiti al rialzo, l’eventuale insostenibilità prospettata da un concorrente costituisce mera ipotesi prognostica, inidonea a fondare un obbligo di verifica. Il giudice amministrativo non può sostituirsi all’amministrazione né qualificare come anomala un’offerta in mancanza di una base normativa che ne preveda il controllo.

Il Fatto

Una società, seconda classificata nella procedura per l’affidamento in concessione di aree portuali destinate a parcheggio, impugna la delibera con cui l’Autorità di Sistema Portuale ha individuato l’aggiudicataria del lotto D, unitamente agli atti presupposti e all’avviso pubblico. La ricorrente contesta, in particolare, la mancata esclusione della controinteressata per carenza del requisito di capacità tecnico-professionale, l’omessa valutazione delle pregresse sanzioni ANAC e il diniego della verifica di anomalia dell’offerta.

Al centro del gravame vi è l’offerta in rialzo del 334% sul canone a base d’asta, ritenuta dalla ricorrente anormalmente alta e insostenibile. La questione arriva al giudice amministrativo perché l’amministrazione, con nota del 14 maggio 2025, ha respinto l’istanza di verifica della congruità.

La Motivazione della Corte

Sui requisiti di capacità tecnica, il Collegio osserva che la lex specialis richiede la gestione di parcheggi a servizio di infrastrutture strategiche per almeno tre anni. L’attestazione del Comune di Eboli, sottoscritta dal RUP, certifica una gestione quinquennale comprensiva di un parcheggio multipiano qualificato come a servizio del presidio ospedaliero. Il Collegio ritiene che il bando non pretenda la titolarità ospedaliera del parcheggio né l’esclusività del servizio: la distinzione tra parcheggio comunale e ospedaliero non risponde alla ratio del requisito. L’ammissione della controinteressata è dunque corretta.

Quanto alle sanzioni ANAC, la ricorrente censura l’omessa esclusione per le dichiarazioni rese in gara. Il Collegio rileva che le operazioni sono state verbalizzate in forma sintetica, alla presenza dei rappresentanti dei concorrenti, senza rilievi. L’aggiudicataria ha dichiarato l’insussistenza di annotazioni nel Casellario Informatico ANAC, segnalando due pregresse vicende, una del 2016 e una del 2019, entrambe estinte. La loro irrilevanza escludente è stata motivata dal tempo trascorso, dal pagamento e dall’attivazione di misure di self cleaning. Il richiamo alla sentenza n. 6002/2024 del TAR Lazio è giudicato inconferente, perché in quella fattispecie l’impresa non aveva segnalato i propri precedenti.

Sulla verifica di anomalia, il Collegio chiarisce che la procedura, pur governata dai principi mutuabili dal codice degli appalti, conserva la disciplina speciale del Codice della Navigazione. L’avviso non prevede verifiche di congruità, non richiede offerta tecnica né impone limiti tariffari, essendo previsto solo un obbligo di comunicazione delle tariffe applicate. Il criterio del massimo rialzo rientra nella discrezionalità dell’ente ed è ragionevole, poiché la concessione di bene pubblico presuppone il proficuo utilizzo del bene a fini di interesse pubblico.

Il Collegio esclude ogni automatismo tra canone più elevato e tariffe più alte. Le modalità di esercizio rientrano nell’autonomia imprenditoriale e nel rischio d’impresa del concessionario. La ricorrente fonda le proprie censure su ipotesi prognostiche e sul raffronto con i propri ricavi pregressi, criterio giuridicamente irrilevante. Il rialzo del 334%, che porta la base d’asta a 101,43 euro al metro quadrato, è coerente con i valori di mercato e con i rialzi degli altri lotti. Il richiamo al parere AGCM e la richiesta di consulenza tecnica sono respinti.

Il ricorso, integrato da motivi aggiunti, è respinto, con compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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