Autorizzazione paesaggistica e decorso del termine quinquennale dal titolo edilizio (TAR Puglia n. 910 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione paesaggistica, una volta rilasciata, è atto perfetto ma non ancora efficace, poiché acquista efficacia solo dal giorno in cui il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento diviene a sua volta efficace. Il termine quinquennale di durata dell’efficacia dell’autorizzazione non decorre pertanto dalla data del suo rilascio, ma dal momento in cui l’interessato può effettivamente fruire del titolo, a meno che il ritardo nel rilascio del permesso di costruire non sia dipeso da circostanze a lui imputabili. Ne consegue che l’Amministrazione non può dichiarare la decadenza dell’autorizzazione paesaggistica per decorso del tempo quando il titolo edilizio non sia mai stato adottato e l’inerzia non sia imputabile al privato.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile, richiedeva al Comune il rilascio di un permesso di costruire per un intervento di soprelevazione. L’Ufficio Paesaggio dell’Ente rilasciava l’autorizzazione paesaggistica e, successivamente, il Comune comunicava l’accoglimento della richiesta del titolo edilizio, richiedendo il pagamento degli oneri concessori, che il privato provvedeva a versare, depositando poi la documentazione richiesta.

Dopo oltre sette anni di silenzio dell’Amministrazione, il Comune avviava un procedimento per la conferma dell’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica e, con successiva nota, dichiarava necessario avviare un nuovo procedimento autorizzatorio, ritenendo decorso il termine quinquennale di efficacia dal rilascio. Il ricorrente impugnava tali atti, deducendo la violazione dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e il vizio di sviamento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha accolto il ricorso, ravvisando la fondatezza del primo motivo di doglianza, di natura satisfattiva, con assorbimento della seconda censura. Richiamato il disposto dell’art. 146, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004, la sentenza ha evidenziato che l’autorizzazione paesaggistica, una volta adottata, è perfetta ma non ancora efficace, atteso che la stessa acquista efficacia, per la durata di cinque anni, solo a partire dal giorno in cui anche il titolo edilizio eventualmente necessario acquista pari efficacia.

Nel caso di specie, dopo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, il Comune era rimasto inerte rispetto all’istanza di permesso di costruire, senza che risultasse l’adozione del titolo. Nessun elemento consentiva di ritenere il ritardo imputabile al ricorrente, deponendo in senso contrario sia la documentazione consegnata all’Amministrazione, sia la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.

La Corte ne ha tratto la conseguenza che il termine quinquennale di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica non aveva mai iniziato a decorrere, non essendo stato rilasciato il titolo edilizio necessario e non essendo provato che tale mancato rilascio dipendesse da cause imputabili al privato. Ha pertanto dichiarato illegittimo l’atto di accertamento della decadenza, annullando la nota comunale impugnata e condannando l’Amministrazione alla refusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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