Proroga bingo illegittima per diritto UE disapplicazione e annullamento (TAR Lazio n. 5310 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima la proroga tecnica della concessione per la raccolta del bingo di sala disposta unilateralmente dallo Stato, non rientrando tale fattispecie tra le ipotesi per cui l’art. 43 della direttiva n. 23/2014 autorizza la modifica postuma della concessione, che invece richiede l’esperimento di un nuovo procedimento selettivo. Il contrasto con il diritto eurounitario, accertato dalla Corte di Giustizia UE, impone al giudice amministrativo la disapplicazione della norma nazionale che la prevede e, in via derivata, l’annullamento del provvedimento che ne fa applicazione. La declaratoria di illegittimità non esime il concessionario dal versamento di un’indennità all’Erario, da determinarsi non in modo rigido e forfetario ma in base a una valutazione bilanciata dei fatturati conseguiti e dei sacrifici imposti all’operatore. La controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., in quanto involge l’esercizio della potestà amministrativa in costanza di rapporto concessorio.
Il Fatto
La società ricorrente, concessionaria del gioco del bingo, ha impugnato la nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 30 maggio 2023, con cui, in attuazione dell’art. 1, comma 124, lett. a), legge n. 197/2022, erano stabilite le condizioni economiche della proroga tecnica della concessione. L’atto prevedeva il versamento del canone concessorio alle medesime condizioni previste dalle convenzioni e un corrispettivo una tantum maggiorato del 15 per cento, con scadenze rateizzate per gli anni 2023 e 2024. La società ha dedotto plurimi motivi di illegittimità, tra cui la violazione dei principi del Trattato e delle direttive in materia di aggiudicazione delle concessioni, chiedendo anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione. Ha osservato che l’atto impugnato, ancorché di natura non discrezionale in quanto applicativo della norma primaria, incide in modo generalizzato e unilaterale sulla sfera giuridica dei concessionari, configurandosi come un provvedimento amministrativo generale adottato in costanza di rapporto concessorio. La controversia, pertanto, è devoluta alla giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., implicando l’esercizio della potestà amministrativa in materia di canoni concessori.
Nel merito, la Sezione ha richiamato le numerose pronunce del 2025, rese in fattispecie analoghe relative alla proroga di cui all’art. 1, comma 96, lett. a), legge n. 207/2024. Alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 20 marzo 2025 (cause riunite C-728/22, C-729/22 e C-730/22), la proroga unilaterale disposta dal legislatore nazionale non rientra tra le ipotesi di modifica postuma della concessione consentite dall’art. 43 della direttiva n. 23/2014, rendendosi necessario un nuovo esperimento di gara. La violazione del diritto eurounitario comporta, per il principio di primazia, l’obbligo per il giudice di disapplicare la norma nazionale anticomunitaria.
Il Collegio ha ritenuto sussistente l’eadem ratio tra la fattispecie regolata dall’art. 1, comma 96, legge n. 207/2024 e quella di cui all’art. 1, comma 124, legge n. 197/2022, oggetto del presente giudizio. Ha pertanto dichiarato l’illegittimità della proroga tecnica onerosa configurata da quest’ultima norma per il biennio 2023-2024, disponendone la disapplicazione e l’annullamento in via derivata del provvedimento impugnato.
Il TAR ha precisato che l’annullamento non lascia il rapporto privo di regolazione: l’esercente che ha di fatto esercitato il gioco deve corrispondere all’Erario un’indennità per evitare un’indebita locupletazione. Tale indennità, come chiarito dalla Corte di Giustizia, non può essere determinata in modo rigido e forfetario, ma deve essere commisurata alla luce dei ricavi effettivamente conseguiti e dei sacrifici imposti all’operatore per beneficiare della proroga. La definizione dell’indennità spetta all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che dovrà rideterminarsi con provvedimenti discrezionali, anche provvisori. Assorbiti gli ulteriori motivi e compensate le spese, il ricorso è stato accolto.
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Nota della Redazione
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