Ottemperanza per la Carta docente: il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato del giudice ordinario (TAR Puglia n. 901 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, ed è limitato alla stretta esecuzione del giudicato, senza possibilità di ampliare il thema decidendum. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la Pubblica Amministrazione e per i suoi funzionari. Qualora l’Amministrazione non contesti l’inadempimento, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e ordina l’esecuzione entro un termine, nominando fin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La fissazione delle astreintes ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando la loro applicazione appaia manifestamente iniqua, in quanto comportano un esborso di pubblico denaro.

Il Fatto

Il ricorrente, un docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirgli la Carta docente per l’anno scolastico 2019/2020, per l’importo di 500,00 euro, oltre interessi e rivalutazione. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione il 30/07/2025.

Nonostante la notifica del titolo esecutivo e l’infruttuoso decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva provveduto a dare esecuzione alla statuizione giudiziale. Il docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma di denaro per ogni ulteriore violazione o ritardo.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, rilevando la regolarità della notifica del ricorso, il rispetto del termine dimezzato per il deposito e l’avvenuta produzione della certificazione di passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.

Il Collegio ha accertato che il Ministero, pur costituitosi, non aveva contestato l’inadempimento all’obbligo di esecuzione della sentenza, limitandosi a una costituzione formale. Tale mancata contestazione ha comportato l’accoglimento del ricorso, con la condanna dell’Amministrazione a dare completa esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza.

Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato fin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici (DGOSV), con facoltà di delega, che avrebbe dovuto provvedere entro i successivi sessanta giorni. Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non sarebbe stato liquidato alcun compenso.

Il TAR ha invece respinto la domanda di fissazione delle astreintes ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola manifestamente iniqua. Richiamando un proprio precedente, il Collegio ha osservato che, sebbene le espressioni legislative siano generiche, il legislatore auspica un uso prudente dell’istituto, che nel processo amministrativo comporta generalmente un esborso di pubblico denaro.

La sentenza si conclude con la condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500,00 euro, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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