Parere tardivo Soprintendenza non recepibile acriticamente nel diniego sanatoria (TAR Liguria n. 614 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica postuma di cui all’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004, il parere della Soprintendenza reso oltre il termine perentorio di novanta giorni perde efficacia vincolante e l’amministrazione procedente non può recepirlo acriticamente, essendo tenuta a valutare autonomamente l’incidenza paesaggistica dell’intervento. La serra bioclimatica, pur racchiudendo un volume, è equiparabile a un impianto tecnico, con la conseguenza che il giudizio di compatibilità paesaggistica non può prescindere dai requisiti tecnico-funzionali che ne condizionano la conformazione. Per gli interventi di lieve entità di cui all’allegato “B” al d.p.r. n. 31/2017, l’amministrazione è tenuta a ricercare misure mitigative idonee a rendere l’opera compatibile, essendo la demolizione rimedio residuale.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un appartamento all’ultimo piano di un edificio condominiale in zona vincolata, installava senza titolo una serra bioclimatica sul terrazzo esposto a sud. Presentata istanza di sanatoria paesaggistica, il Comune la respingeva richiamando i pareri negativi della Soprintendenza e della Commissione locale per il paesaggio, che reputavano il manufatto estraneo all’architettura del fabbricato e percepibile da punti di vista pubblici. Avverso il diniego e gli atti presupposti il ricorrente proponeva ricorso deducendo, tra l’altro, la tardività del parere soprintendentizio, il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento e la violazione dell’obbligo di individuare misure mitigative.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rigettato il primo motivo, escludendo la formazione del silenzio-assenso per il parere tardivo della Soprintendenza. Il termine di novanta giorni ha natura perentoria ma la sua violazione non comporta la consumazione del potere dell’organo statale, né determina l’applicazione dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990, non venendo in rilievo una decisione pluristrutturata. Ne discende, tuttavia, la perdita di efficacia vincolante del parere: l’amministrazione comunale, pertanto, non può limitarsi a recepirlo acriticamente, dovendo motivare le ragioni della condivisione.
La Corte ha accertato che, nella specie, il parere soprintendentizio negativo è stato reso quando il termine perentorio era ampiamente spirato e che il provvedimento di diniego riproduce integralmente i pareri negativi, senza una autonoma valutazione. Tanto integra il denunciato difetto istruttorio e motivazionale.
Il Collegio ha, quindi, accolto il secondo motivo, qualificando la serra bioclimatica alla stregua di un impianto tecnico finalizzato all’efficientamento energetico, come definito dall’art. 128 del regolamento edilizio comunale. Il requisito della trasparenza delle superfici è ontologicamente funzionale alla captazione solare e la struttura deve necessariamente superare in elevazione la ringhiera del balcone: il giudizio di compatibilità non può prescindere da tali esigenze, dovendo l’apprezzamento estetico misurarsi con la leggerezza dei materiali e la congruità compositiva.
Ulteriore profilo di illegittimità è stato ravvisato nella mancata applicazione dell’art. 17, comma 1, d.p.r. n. 31/2017: l’intervento, rientrante nel punto B.17 dell’allegato “B”, impone all’amministrazione di valutare misure mitigative idonee a rendere compatibile l’opera con il vincolo, restando la demolizione extrema ratio. Il Comune non ha invece svolto alcuna verifica in tal senso, così come ha ignorato la presenza di numerosi manufatti consimili nelle immediate vicinanze, anche più impattanti, circostanza che smentisce la dedotta incompatibilità con il contesto.
La sentenza, accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato, ha compensato le spese tra le parti, ponendo il contributo unificato a carico del Comune soccombente.
Nota della Redazione
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