Ottemperanza e determinazione del risarcimento per occupazione illegittima ex art. 34, comma 4, c.p.a. (TAR Puglia n. 906 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avverso l’inerzia dell’amministrazione nella corretta esecuzione di una sentenza di condanna al risarcimento del danno da occupazione illegittima, il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., ove non sia stato raggiunto un accordo tra le parti sul quantum, può disporre una verificazione ex art. 66 c.p.a. per la determinazione delle somme spettanti, accogliendo le relative risultanze allorché il verificatore si sia conformato ai criteri fissati nella sentenza da eseguire. In tal caso, la condanna al pagamento della somma liquidata in via giudiziale costituisce attuazione del giudicato, con attribuzione all’amministrazione di un termine per provvedere e riserva della nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un’area edificabile illegittimamente occupata dal Comune per la realizzazione di una strada pubblica, otteneva dal TAR la condanna dell’ente alla restituzione del bene, previa riduzione in pristino, e al risarcimento del danno da mancato godimento, da quantificarsi secondo i criteri indicati nella medesima pronuncia. Non avendo l’amministrazione comunale ottemperato, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza, deducendo che la proposta risarcitoria formulata dall’ente non risultava conforme ai criteri stabiliti dal giudice.
Nel corso del giudizio di ottemperanza, il Tribunale disponeva una verificazione tecnica per determinare l’esatto ammontare delle somme dovute, essendo contestata l’adeguatezza della proposta formulata dall’amministrazione e non essendo le parti pervenute ad un accordo sul quantum.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso di ottemperanza fondato, avendo accertato che l’amministrazione comunale non aveva dato corretta esecuzione alla sentenza n. 411/2022, sia con riferimento alla restituzione del bene, sia con riguardo alla proposta risarcitoria, rivelatasi non rispondente ai criteri ivi fissati. La sentenza da eseguire aveva condannato l’ente alla restituzione dell’area illegittimamente occupata, salva la facoltà di disporne l’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, nonché al pagamento del risarcimento del danno da mancato godimento, quantificato nella misura del 5% annuo del valore venale dell’area, con rivalutazione e interessi.
Quanto al capo risarcitorio, il Tribunale ha richiamato la verificazione disposta con ordinanza collegiale, rilevando come il verificatore avesse determinato il valore venale dell’area al momento dell’illegittima occupazione, riportando a tale data il valore risultante dalle valutazioni IMU, e avesse applicato i criteri fissati nella sentenza da eseguire. La somma dovuta a titolo di risarcimento per il mancato godimento, rivalutata e con gli interessi legali, è stata quantificata alla data della sentenza in una determinata misura, cui si aggiunge il valore del muro demolito.
Il Collegio ha condiviso integralmente le conclusioni del verificatore, ritenendole scevre da profili di erroneità o salti logici e conformi ai criteri stabiliti nella sentenza n. 411/2022. In particolare, è stata ritenuta corretta la scelta di assumere come valore venale dell’area quello derivante dalla quantificazione ai fini IMU del 2016, riportato alla data di inizio dell’occupazione, in quanto frutto di una valutazione più completa e ragionata rispetto a quella desumibile da singoli atti di acquisto.
Il ricorso è stato pertanto accolto, ordinando al Comune di provvedere all’esecuzione del giudicato nel termine di 90 giorni, quanto alla restituzione dell’area e al pagamento della somma determinata in via giudiziale ex art. 34, comma 4, c.p.a. Con riserva di nomina di un commissario ad acta su istanza di parte in caso di perdurante inottemperanza, le spese del giudizio e il compenso del verificatore sono stati posti a carico dell’amministrazione soccombente.
Nota della Redazione
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