Il diniego di cittadinanza può fondarsi su condotte antigiuridiche anche se non sfociate in condanna (TAR Lazio n. 12583 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione della domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è espressione di amplissima discrezionalità amministrativa e si fonda su un giudizio prognostico circa l’affidabilità del richiedente e la sua piena adesione ai valori costituzionali. Tale giudizio può legittimamente basarsi su condotte antigiuridiche anche quando queste non abbiano condotto a una condanna penale, poiché la valutazione amministrativa del medesimo fatto si pone su un piano autonomo e differente rispetto all’accertamento della responsabilità penale (fenomeno della “pluriqualificazione” del fatto giuridico). Il requisito della residenza legale decennale di cui all’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 va interpretato non solo in senso quantitativo ma anche qualitativo, come periodo di osservazione in cui lo straniero deve dare prova di un “comportamento senza mende”. I precedenti penali dei familiari conviventi possono essere valutati come indicatori dell’ambiente di riferimento del richiedente, senza che ciò configuri una violazione del principio di personalità della responsabilità penale.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera regolarmente soggiornante in Italia da oltre un decennio, presentava in data 22 gennaio 2020 istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Con decreto del 4 aprile 2024, il Ministero dell’Interno respingeva la domanda, rilevando l’esistenza di un procedimento penale definito con provvedimento di particolare tenuità del fatto per furto aggravato a carico della richiedente e del coniuge convivente, nonché di un decreto penale di condanna per furto tentato a carico del solo coniuge.
Avverso il diniego, la ricorrente proponeva ricorso deducendo il difetto di motivazione e l’erronea valutazione dei fatti, sostenendo che l’Amministrazione non avrebbe considerato la definizione del procedimento penale con esito favorevole e che gli addebiti del coniuge non avrebbero potuto riverberarsi negativamente sulla sua posizione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto infondate le censure, evidenziando come l’Amministrazione abbia compiuto una valutazione non manifestamente illogica della situazione della ricorrente. I precedenti penali, relativi a reati contro il patrimonio, sono stati considerati indicatori di una tendenza caratteriale della persona e del nucleo familiare di riferimento che desta allarme sociale e denota una mancata adesione ai valori fondamentali della Comunità. Tali condotte sono state valutate nel loro complesso, non in modo atomistico, e ricadono nel decennio antecedente la domanda, ovvero nel periodo di osservazione rilevante ai fini del giudizio sull’irreprensibilità della condotta.
Il Collegio ha precisato che l’invocato principio della personalità della responsabilità penale non è pertinente, poiché il diniego non estende alla ricorrente le conseguenze penali dei reati commessi dal coniuge, ma impedisce che la concessione della cittadinanza possa recare danno alla comunità nazionale per effetto dell’estensione ai familiari delle previsioni relative ai parenti del cittadino italiano. La condanna del coniuge per furto tentato, reato il cui massimo edittale supera la soglia prevista dall’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 91/1992, è stata considerata particolarmente significativa, trattandosi di un reato che sarebbe ostativo persino per il coniuge di cittadino italiano.
Quanto alla dedotta assoluzione per particolare tenuità del fatto relativa al primo addebito, la Sezione ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui le valutazioni amministrative possono prescindere dagli esiti processuali penali. I comportamenti addebitati rimangono valutabili quali fatti storici indicativi di una tendenza caratteriale non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza, in applicazione del principio della pluriqualificazione del fatto giuridico. La sentenza di divorzio intervenuta nel corso del giudizio è stata ritenuta irrilevante in quanto circostanza sopravvenuta rispetto al diniego impugnato.
Il TAR ha infine ribadito che lo stabile inserimento sociale ed economico del richiedente costituisce solo il prerequisito per la concessione della cittadinanza, trattandosi di condizioni ordinarie prescritte per il rilascio del permesso di soggiorno, e che la particolare cautela dell’Amministrazione è compensata dalla facoltà di reiterare l’istanza a distanza di un anno dal primo rifiuto. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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