Silenzio sulla VIA dei progetti PNRR: rimborso automatico degli oneri istruttori (TAR Basilicata n. 571 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata conclusione, entro i termini perentori stabiliti dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006, del procedimento di valutazione d’impatto ambientale per i progetti compresi nel PNRR legittima il ricorso avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. L’illegittimità dell’inerzia non è esclusa dalla presenza di un parere endoprocedimentale negativo, il quale non costituisce un arresto definitivo del procedimento. Il superamento dei termini comporta, ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006, l’automatico rimborso al proponente del cinquanta per cento dei diritti istruttori versati, senza che rilevino l’imputabilità del ritardo a colpa dell’Amministrazione o l’esito finale del procedimento. L’azione avverso il silenzio si configura come un illecito permanente, con la conseguente applicabilità della normativa sopravvenuta che preserva i termini agevolati per i progetti PNRR.
Il Fatto
Una società, titolare di un progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico da 33 MW, presentava in data 12 aprile 2023 istanza per il rilascio del provvedimento di VIA. Il progetto rientrava tra quelli compresi nel PNRR, soggetti alla scansione procedimentale accelerata di cui agli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006.
Avendo l’Amministrazione omesso di concludere il procedimento, la società proponeva ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., per sentir accertare l’illegittimità del silenzio, ottenere una pronuncia sull’obbligo di provvedere e il rimborso della metà degli oneri istruttori corrisposti. Le Amministrazioni intimate eccepivano l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Ha anzitutto ricostruito il quadro normativo, evidenziando come per i progetti PNRR i termini per la conclusione del procedimento di VIA siano specificamente disciplinati dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006. Tali termini ammontano a complessivi centosettantacinque giorni, di cui quindici per la seconda fase di consultazione del pubblico, centotrenta per la predisposizione dello schema di provvedimento da parte della commissione tecnica e trenta giorni per l’adozione del provvedimento da parte del Ministero.
Il Giudice ha poi precisato che la novella di cui all’art. 8, comma 1-ter, del d.lgs. n. 152/2006, che ha introdotto criteri prioritari di trattazione delle istanze, non pregiudica il rispetto dei termini per i progetti PNRR. Tale disciplina è stata ritenuta applicabile alla fattispecie in quanto l’inerzia costituisce un illecito permanente che perdura fino alla proposizione del ricorso, come già affermato da T.A.R. Basilicata, 10 marzo 2025, n. 173. Nella specie, il termine per provvedere, decorso dal 15 novembre 2024, è spirato il 9 maggio 2025, con la conseguente tempestività del ricorso.
Quanto all’eccezione relativa al parere contrario reso dalla Soprintendenza, il Tribunale ha escluso che questo potesse determinare un arresto definitivo del procedimento, trattandosi di atto endoprocedimentale che non esprime la posizione definitiva del Ministero. La circostanza che il MASE avesse riconosciuto che il procedimento era ancora in fase di calendarizzazione ha ulteriormente confermato l’illegittimità dell’inerzia.
Il Collegio ha infine accolto la domanda di rimborso della metà degli oneri istruttori, richiamando il disposto dell’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006, che prevede il rimborso automatico qualora i termini non siano rispettati. L’utilizzo dell’avverbio “automaticamente” ha indotto il Giudice a ritenere irrilevanti sia l’elemento soggettivo dell’inerzia sia l’effettiva spettanza del bene della vita richiesto. All’accoglimento è conseguita la condanna delle Amministrazioni a provvedere e al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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