Annullamento straordinario ex art. 39 d.P.R. n. 380/2001 e necessaria valutazione dell’interesse pubblico concreto (TAR Puglia n. 870 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di annullamento straordinario disciplinato dall’art. 39 d.P.R. n. 380/2001, pur configurandosi come rimedio speciale attribuito alla Regione (o all’ente delegato) nei confronti di provvedimenti comunali che autorizzano interventi in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia, non può essere esercitato per mere ragioni di opportunità o per il mutamento della situazione di fatto, distinguendosi dalla revoca di cui all’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. L’illegittimità del titolo edilizio costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per l’adozione dell’annullamento, essendo altresì richiesta la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione dell’atto. Tale interesse non può coincidere con la mera esigenza di ripristino della legalità violata, ma deve essere valutato alla luce dei principi di cui all’art. 97 Cost. e dei presupposti sanciti per l’autotutela ordinaria dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, implicando una comparazione con gli interessi secondari e con le posizioni giuridiche consolidate in capo ai destinatari. L’amministrazione, in sede di riesercizio del potere, non è tenuta a confutare puntualmente ogni singola allegazione difensiva, essendo sufficiente una motivazione idonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria e gestrice di una struttura alberghiera, impugnava la determinazione con cui la Provincia aveva rigettato l’istanza presentata ai sensi dell’art. 39 d.P.R. n. 380/2001 per l’annullamento di un permesso di costruire rilasciato nel 2014 per la realizzazione di un manufatto a due livelli in area sottoposta a vincolo paesaggistico. A seguito dell’annullamento giurisdizionale del precedente diniego da parte del Consiglio di Stato, che aveva accertato un illegittimo eccesso altimetrico dell’opera, l’Amministrazione provinciale aveva riesercitato il potere, escludendo nuovamente la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione del titolo. La società ricorrente contestava la legittimità di tale nuovo diniego, deducendo l’illegittima restrizione dell’oggetto della valutazione al solo profilo altimetrico e l’omessa considerazione delle osservazioni procedimentali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente ricostruito la natura del potere di annullamento straordinario di cui all’art. 39 d.P.R. n. 380/2001, evidenziandone le differenze rispetto alla revoca di cui all’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. Tale potere non può essere attivato per ragioni di opportunità o per il mutamento della situazione di fatto, ma richiede il riscontro di un’effettiva illegittimità del titolo edilizio e, inoltre, la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla sua rimozione, da valutare alla luce dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. e dei presupposti dell’autotutela ordinaria.

Il Tribunale ha accertato che l’Amministrazione, nel riesercitare il potere in esecuzione del giudicato, aveva adeguatamente considerato le deduzioni della società ricorrente, esaminando la collocazione e la conformazione dell’edificio, l’impatto sulle visuali panoramiche e i profili di sicurezza, salubrità e infrastrutturali, escludendone la rilevanza in modo puntuale e motivato. La valutazione dell’impatto altimetrico non era avvenuta in modo atomistico, ma nell’ambito di una complessiva verifica di compatibilità urbanistico-edilizia dell’intervento.

La sentenza ha inoltre precisato che la sopravvenuta scadenza del permesso di costruire non comporta l’obbligo di procedere all’annullamento del titolo né quello di rimuovere gli effetti già prodotti, e che nessuna disposizione normativa imponeva la sospensione del procedimento in attesa della definizione del giudizio concernente la SCIA di completamento dell’intervento. La mancata sospensione non integra, pertanto, alcun profilo di illegittimità.

Il Collegio ha concluso che il provvedimento impugnato risultava sorretto da un’istruttoria adeguata e da una motivazione congrua, essendo la valutazione dell’assenza di un interesse pubblico all’annullamento non irragionevole né contraddittoria, anche in considerazione degli impatti e delle diseconomie connessi alla demolizione dell’edificio realizzato. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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