Accesso agli atti di vigilanza sulle dighe e limite oggettivo di sicurezza (TAR Lazio n. 786 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La documentazione che il gestore trasmette alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, in attuazione del d.m. 14 maggio 2024, n. 94, è formata nell’esercizio dei poteri ministeriali di vigilanza e controllo sulla sicurezza delle grandi dighe e non è funzionale alla partecipazione alle gare di riassegnazione delle concessioni idroelettriche. Essa contiene informazioni dettagliate su profili di sicurezza di infrastrutture energetiche critiche e ricade nel limite oggettivo di accessibilità posto a tutela della sicurezza pubblica e della difesa nazionale dal combinato disposto dell’art. 24 della legge n. 241/1990 e dell’art. 2, comma 1, lett. b), del d.m. n. 292/2001. Il nullaosta dell’ente provinciale non assume valore legittimante, vertendosi su documenti non formati né stabilmente disponibili presso di esso. Neppure sono invocabili l’accesso civico generalizzato — esercitato per un interesse egoistico e non per finalità di trasparenza generale — e l’accesso ambientale, non essendo dimostrato un interesse propriamente ambientale.

Il Fatto

Una società attiva nel settore energetico manifesta l’interesse a partecipare alle procedure di riassegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico nella provincia autonoma di Bolzano. Non essendo ancora avviate le gare, l’operatore presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un’istanza ostensiva, per conoscere le caratteristiche tecniche, ambientali e gestionali delle concessioni e degli impianti, onde formulare proposte competitive e contestare eventuali proroghe. La richiesta è avanzata contestualmente come accesso agli atti, come accesso civico generalizzato e come accesso ambientale.

Il Ministero rigetta l’istanza, aderendo alle opposizioni dei gestori uscenti e ravvisando la lesione della sicurezza pubblica, del segreto industriale e commerciale e dei diritti di proprietà intellettuale. L’operatore impugna il diniego davanti al TRGA di Bolzano, che declina la competenza; il giudizio è quindi riassunto davanti al TAR Lazio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura del giudizio di accesso, che è sempre giudizio sul rapporto: ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., spetta al giudice amministrativo pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa ostensiva, a prescindere dalle ragioni addotte dall’amministrazione. Sulla base di tale premessa, i giudici ritengono superfluo esaminare le eccezioni preliminari di rito, essendo il ricorso infondato nel merito.

Il punto decisivo è la qualificazione della documentazione. Le relazioni asseverate, i verbali di ispezione, il documento preliminare alla rivalutazione sismica, le lettere con prescrizioni, il foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione, gli studi sulle piene artificiali e sulla stabilità delle sponde afferiscono, per espressa previsione del d.m. n. 94/2024, ai compiti di vigilanza e controllo sulla sicurezza delle grandi dighe. Non corrispondono, se non in misura eventuale e non predeterminabile, alle informazioni destinate a confluire nel rapporto di fine concessione di cui all’art. 20 della legge provinciale n. 20/2023.

Su tale base opera il limite oggettivo di accessibilità: trattandosi di infrastrutture energetiche critiche, anche sul versante della cibersicurezza, i documenti sono sottratti alla disclosure dal combinato disposto dell’art. 24 della legge n. 241/1990 e dell’art. 2, comma 1, lett. b), del d.m. n. 292/2001, che esclude dall’accesso gli atti relativi alle opere assistite da particolari misure di sicurezza. Il nullaosta provinciale resta irrilevante, non venendo in rilievo documenti formati presso l’ente provinciale.

Quanto all’accesso difensivo, il Collegio richiama il principio dell’Adunanza plenaria n. 19 del 2020: grava sull’istante l’onere di dimostrare la stretta indispensabilità del documento per la cura dei propri interessi. Nel caso concreto tale nesso non sussiste né è stato dimostrato, essendo sufficiente, per contestare le proroghe, conoscere il provvedimento di proroga. Il precedente invocato dall’operatore, Cons. Stato, sez. VI, n. 9870 del 2024, è giudicato non sovrapponibile, riguardando un’istanza rivolta all’ente concedente e atti di profilo economico-imprenditoriale.

Il diniego resiste anche rispetto alle altre due basi giuridiche: l’accesso civico generalizzato è escluso dai limiti dell’art. 5-bis, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 33/2013 ed è stato piegato a un interesse egoistico, incompatibile con le finalità di trasparenza; l’accesso ambientale non è configurabile, avendo la pretesa carattere eminentemente economico. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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