Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata d’ufficio (TAR Puglia, n. 869 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di venir meno dell’interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice amministrativo, anche in assenza di una formale rinuncia, deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso, trattandosi di una causa di definizione del giudizio rilevabile d’ufficio. La natura formale della decisione di improcedibilità giustifica la declaratoria di irripetibilità delle spese di giudizio, non potendosi configurare una soccombenza in senso sostanziale.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Salve ha rigettato l’istanza di permesso di costruire del 5.3.2021. L’atto impugnato riguardava l’installazione di strutture a carattere precario e stagionale lungo la fascia costiera, in applicazione dei criteri generali di indirizzo adottati con deliberazione consiliare del 31.3.2006. Con l’atto introduttivo, la ricorrente ha altresì richiesto la condanna dell’ente civico al rilascio del permesso ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 31, comma 3, cod. proc. amm. Il Comune di Salve non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Con atto depositato in data 26.4.2026, la società ricorrente ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione della causa. Tale dichiarazione, intervenuta nel corso del giudizio, ha determinato il verificarsi di una causa di sopravvenuta carenza di interesse, che il tribunale ha rilevato ai fini della definizione del processo.
Il tribunale ha ritenuto che, a seguito di tale dichiarazione, non restasse altro che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse all’accoglimento delle relative domande. La pronuncia assume rilievo in quanto prescinde da una valutazione nel merito delle questioni sollevate dalla ricorrente, concernenti la legittimità del diniego di permesso di costruire e degli atti presupposti, nonché la fondatezza della domanda di condanna al rilascio del titolo edilizio. La definizione del giudizio in rito ha assorbito ogni questione sostanziale.
Sul fronte delle spese processuali, il tribunale ha affermato che la natura formale della decisione di improcedibilità giustifica la declaratoria di irripetibilità delle spese di giudizio, atteso che non ricorrono i presupposti per una condanna della parte ricorrente a rifondere le spese in favore dell’amministrazione resistente, non essendosi verificata una soccombenza nel merito.
La decisione, adottata all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 20 maggio 2026, è stata resa con rito camerale ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., che consente la definizione del giudizio in forma semplificata. L’esito processuale conferma come la sopravvenuta carenza di interesse, quando dichiarata dalla parte o comunque emergente dagli atti, costituisca causa di definizione del giudizio che il giudice amministrativo è tenuto a rilevare anche d’ufficio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.