Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dopo lo svolgimento della gara (TAR Basilicata n. 113 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso avverso il provvedimento prefettizio che ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in una provincia in occasione di una manifestazione sportiva, quando l’evento si è già svolto e la ricorrente non ha proposto domanda risarcitoria né ha dichiarato l’interesse a ottenere una decisione ai fini risarcitori. L’eventuale annullamento del provvedimento non potrebbe produrre alcun effetto utile dopo il verificarsi dell’evento oggetto della misura, atteso che l’interesse alla partecipazione del pubblico alla gara è venuto meno con la sua effettuazione. La dichiarazione di caducazione dell’interesse al ricorso, resa dalla parte ricorrente, integra la sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
Con provvedimento del 23.10.2025, il Prefetto di Potenza ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Salerno in relazione alla partita di calcio di Serie C Picerno-Cavese del 2.11.2025. Il provvedimento era stato adottato sulla base delle valutazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, che avevano evidenziato elevati profili di rischio connessi alla rivalità tra i tifosi della Cavese e quelli del Potenza, nonché del parere favorevole del Questore di Potenza.
La Cavese 1919 S.r.l. ha impugnato il provvedimento deducendo eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità, rilevando che per raggiungere Picerno non era necessario attraversare Potenza e che il divieto colpiva tutti i residenti nella Provincia di Salerno e non solo quelli del Comune di Cava dei Tirreni. La Prefettura di Potenza si è costituita in giudizio, eccependo l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che la partita di calcio Picerno-Cavese, in occasione della quale era stato adottato il provvedimento impugnato, si era già svolta. Ha quindi verificato se la ricorrente avesse comunque conservato un interesse alla decisione, in particolare ai fini risarcitori.
Dalla memoria depositata dalla Cavese 1919 S.r.l. dopo lo svolgimento della gara, il Collegio ha tratto elementi decisivi: la società aveva dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia sulla domanda cautelare e aveva preannunciato la caducazione del proprio interesse al ricorso, precisando che l’azione non era ispirata da interessi di tipo risarcitorio ma era mirata esclusivamente a coltivare il legittimo interesse alla partecipazione alla gara del pubblico residente nella provincia di Salerno.
Su tale base, il Tribunale ha concluso che l’eventuale annullamento del provvedimento impugnato non avrebbe potuto produrre alcun effetto utile in favore della ricorrente, atteso che l’interesse azionato era venuto meno con l’effettuazione della gara. L’assenza di una domanda risarcitoria e la mancata dichiarazione di interesse alla decisione ai fini risarcitori hanno determinato la sopravvenuta carenza di interesse.
Alla declaratoria di improcedibilità è conseguita l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, con irripetibilità del Contributo Unificato a carico della parte ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.