Silenzio di ARERA sull’aggiornamento PEF rifiuti e termine di conclusione (TAR Lombardia n. 3818 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di validazione dell’aggiornamento del PEF adottato dall’Ente territorialmente competente non è autonomamente impugnabile, non perché privo di portata lesiva, ma in quanto atto non definitivo, sottoposto al successivo controllo regolatorio di ARERA. Il procedimento di approvazione tariffaria ha natura unitaria e si conclude con il provvedimento espresso di ARERA, il quale, in mancanza di un termine specifico fissato dalla disciplina di settore, deve essere adottato entro il termine generale di trenta giorni di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990. La deliberazione con cui l’Autorità dispone un supplemento istruttorio ha natura endoprocedimentale e non conclude il procedimento, né fa venir meno l’interesse del gestore alla pronuncia sul silenzio.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di un Comune pugliese. L’Ente territorialmente competente aveva validato l’aggiornamento 2024/2025 del piano economico-finanziario con propria determinazione e lo aveva trasmesso in pari data ad ARERA, ai sensi dell’art. 8.3 della deliberazione n. 363/2021.

Formatosi il silenzio dell’Autorità sull’istanza di approvazione, la società ha diffidato ARERA a definire il procedimento e, di fronte all’inerzia, ha proposto ricorso al TAR Lombardia per l’accertamento dell’inadempimento. In corso di causa ARERA ha prodotto la deliberazione con cui ha disposto un supplemento istruttorio, eccependo l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità. La deliberazione dell’Autorità ha portata istruttoria: dispone un supplemento di attività conoscitiva, fissa i termini per la sua conclusione e riserva specifiche verifiche. Si tratta dunque di un atto endoprocedimentale, che non conclude il procedimento di approvazione e non elimina l’interesse della ricorrente a una pronuncia che imponga la definizione entro un termine certo.

Sul presupposto della controversia, il Tribunale ricostruisce la struttura del procedimento di aggiornamento tariffario, articolato in due segmenti funzionalmente collegati: la validazione del PEF da parte dell’Ente territorialmente competente e la successiva approvazione di ARERA. Il procedimento ha natura unitaria e si perfeziona con il provvedimento dell’Autorità, che verifica la coerenza regolatoria degli atti trasmessi.

Da ciò deriva la conferma dell’inammissibilità dell’impugnazione autonoma della validazione, già affermata dal giudice amministrativo pugliese in linea con l’orientamento del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 9788/2024. Il provvedimento dell’Ente esplica efficacia interna nel procedimento di ARERA ed efficacia esterna transitoria verso gli utenti, ma non è definitivo. Resta ferma la possibilità di impugnazione autonoma solo per i provvedimenti che esulano dal campo del controllo regolatorio dell’Autorità.

Venendo al termine di conclusione, il Collegio rileva che né la deliberazione n. 363/2021 né la deliberazione n. 389/2023 prevedono un termine finale per il segmento di competenza di ARERA, e che il termine non è fissato nemmeno dall’art. 1, comma 527, lett. h), della legge n. 205/2017. Il vuoto va colmato applicando direttamente il termine generale di trenta giorni dall’avvio del procedimento su istanza di parte, ex art. 2 della legge n. 241/1990, decorrente dalla trasmissione ad ARERA del PEF validato.

Nel caso concreto, la richiesta di chiarimenti dell’Autorità è intervenuta oltre la scadenza di quel termine e non ha quindi potuto sospendere il procedimento, non potendo peraltro la sospensione eccedere i trenta giorni. Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento dell’inadempimento e assegnazione ad ARERA di un termine per il provvedimento espresso; per il caso di ulteriore inerzia è nominato il Commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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