Occupazione senza titolo e proroga ex lege delle concessioni demaniali: no alla sospensione dell’ordine di rilascio (TAR Puglia n. 322 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessioni demaniali marittime, la proroga ex lege di cui all’art. 3, co. 1, l. 118/2022, come disciplinata dal d.l. n. 131/2024, opera esclusivamente in correlazione alla messa a gara dell’area. Il concessionario il cui titolo sia scaduto per decorso dei termini e che prosegua nell’occupazione dell’area demaniale senza un valido titolo, non può ottenere la sospensione cautelare dell’ordine di demolizione, rimozione delle opere e rilascio dell’area, a meno che non dimostri la fondatezza del fumus in ordine alla sussistenza di un diritto alla proroga. L’eventuale sospensione del provvedimento che ordina la riconsegna dell’area non sostituisce il titolo concessorio, né vale quale implicita autorizzazione alla prosecuzione dell’attività.
Il Fatto
Una società, titolare di un’autorizzazione per l’utilizzo di uno specchio d’acqua finalizzato al posteggio di imbarcazioni, chiedeva alla Regione e al Comune il rilascio di una certificazione attestante la nuova scadenza del titolo al 31.12.2033, nonché la rettifica dell’autorizzazione in concessione demaniale marittima. In seguito al silenzio e al successivo rigetto delle istanze da parte degli enti, la società proponeva ricorso, integrato da motivi aggiunti, avverso i provvedimenti negativi e, da ultimo, avverso l’ordinanza dirigenziale comunale che disponeva la demolizione/rimozione delle opere e la consegna delle aree per occupazione abusiva del demanio marittimo. Il Comune di Ginosa aveva infatti escluso l’area dalla procedura competitiva per l’individuazione dei nuovi concessionari.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nella fase cautelare, ha rigettato l’istanza di sospensione del provvedimento di rilascio. In primo luogo, ha rilevato che, a prescindere dall’esatta qualificazione del rapporto (autorizzazione o concessione), gli effetti del titolo erano cessati per decorso dei termini, non essendo intervenuto alcun provvedimento di proroga, avendo anzi sia il Comune che la Regione respinto le relative richieste con atti produttivi di effetti.
Quanto alla richiesta di applicazione della proroga ex lege, il Collegio ha precisato che l’operatività dell’art. 3, co. 1, l. 118/2022 deve intendersi correlata alla messa a gara dell’area, come chiarito dalla giurisprudenza (TAR Puglia – Lecce, Sez. I, sent. n. 1656 del 31 dicembre 2025; Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 3970 del 19 maggio 2026). Nel caso di specie, il Comune aveva espressamente escluso l’area da quelle oggetto della procedura competitiva, rendendo non applicabile la proroga legale.
Non ravvisandosi la disponibilità di un valido titolo di conduzione dell’area, la richiesta di riduzione in pristino e riconsegna non è apparsa illegittima. Il Tribunale ha tuttavia precisato che l’amministrazione conserva il potere di valutare, in attesa delle determinazioni definitive, modalità di utilizzo del bene più rispondenti al pubblico interesse, incluse eventuali forme di affidamento temporaneo al precedente occupante (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, decreto n. 1650 del 5 maggio 2026).
Infine, quanto al periculum, il Collegio ha osservato che l’eventuale sospensione dell’ordine di riconsegna non potrebbe valere come titolo concessorio, né come implicita autorizzazione alla prosecuzione dell’attività, limitandosi a regolare la sola occupazione materiale dell’area. L’istanza cautelare è stata pertanto rigettata, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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