La pergotenda con chiusure fisse e timpani in cristallo non è edilizia libera (TAR Puglia n. 865 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non è qualificabile come pergotenda in regime di edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b-ter), d.P.R. n. 380/2001 il manufatto che, pur dotato di copertura retrattile, presenti elementi di chiusura fissa e non facilmente amovibili, quali timpani in cristallo e chiusure ermetiche, e un’apertura a battente su cerniera, allorché la combinazione di tali elementi determini la creazione di un vano stabilmente configurato, idoneo ad alterare la sagoma e il prospetto dell’edificio. Il carattere precario dell’opera va valutato non in base ai materiali impiegati ma alla sua destinazione d’uso e alla presenza di elementi di fissità e stabilità. La nullità della notificazione eseguita ex art. 140 cod. proc. civ., per omessa attestazione nella relata delle ricerche dei soggetti di cui all’art. 139 cod. proc. civ., impedisce la decorrenza del termine di decadenza fino all’effettiva conoscenza dell’atto.
Il Fatto
La ricorrente, già proprietaria di un immobile, ha impugnato l’ordinanza comunale che le ingiungeva la demolizione di una struttura in alluminio e PVC installata su un lastrico solare di sua pertinenza esclusiva e le irrogava la sanzione pecuniaria. La ricorrente sosteneva che l’opera fosse una mera pergotenda rientrante nell’edilizia libera, insistendo sull’assenza di elementi di stabilità e permanenza. Il Comune contestava la tardività del ricorso e, nel merito, la rilevanza edilizia delle opere, comprensive anche di due vani tecnici.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione di tardività del ricorso. La notificazione dell’ordinanza era stata eseguita ex art. 140 cod. proc. civ., ma la relata, con formula sintetica, si limitava ad attestare la mancata consegna dell’atto, senza descrivere le operazioni di ricerca concretamente compiute dal messo. Richiamando il principio di Cass. civ., Sez. V, n. 22233 del 2021, il Tribunale ha chiarito che il mancato reperimento del destinatario e degli altri soggetti di cui all’art. 139 cod. proc. civ. deve risultare espressamente e puntualmente dalla relazione di notifica, senza possibilità di prova aliunde. La nullità della notifica ha reso inidoneo l’atto a far decorrere il termine di decadenza, con conseguente tempestività del ricorso, essendo la conoscenza dell’atto avvenuta solo al ritiro del plico presso la Casa comunale.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto infondata la riconducibilità dell’opera all’edilizia libera. Applicando i principi di Cons. Stato, Sez. II, n. 5828 del 2025 e Cons. Stato, Sez. II, n. 394 del 2026, il giudice ha valutato non i materiali ma la destinazione d’uso e la fissità delle strutture. La documentazione fotografica e la stessa scheda tecnica del produttore, avente portata confessoria, hanno dimostrato la presenza di elementi di chiusura fissa e non amovibili, quali timpani in cristallo e chiusure ermetiche, e un’apertura a battente su cerniera, elementi che esulano dal paradigma della tenda retrattile.
Il Collegio ha escluso che i due vani tecnici potessero considerarsi meri arredi esterni. La loro conformazione, che occupava l’intero spazio tra il lastrico solare e il solaio del torrino, unitamente ai materiali impiegati, ne attestava la consistenza di volumi edilizi stabilmente configurati, rilevanti ai fini urbanistici. Il Tribunale ha altresì assorbito i motivi relativi alla violazione della disciplina antisismica e al silenzio sull’istanza di autotutela, in quanto il loro eventuale accoglimento non avrebbe inciso sulla legittimità dell’ordine di demolizione. Le spese di lite sono state compensate per la soccombenza reciproca sulle questioni di rito e di merito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.