Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata in assenza di attività difensiva (TAR Puglia n. 837 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, resa dalla parte ricorrente con atto successivo alla notifica del ricorso, determina la declaratoria di improcedibilità del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La natura formale della pronuncia, che non implica alcuna valutazione nel merito delle censure dedotte, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano dinanzi al TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, l’ordinanza n. 280 del 24.2.2021, con cui il Comune di Lecce aveva ingiunto la demolizione di opere edilizie abusivamente realizzate su un lotto di terreno, nonché gli atti consequenziali e presupposti. Con successivi motivi aggiunti, depositati in data 1.3.2022, la contestazione era estesa alla nota prot.n.0191932/21 dell’1.12.2021, con la quale il Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio – Nucleo di Vigilanza Edilizia aveva irrogato la sanzione pecuniaria di € 19.695 e ne aveva ingiunto il pagamento in favore del Comune.
Il Comune di Lecce si costituiva in giudizio per resistere alle domande avversarie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato atto che, con atto depositato in data 10.4.2026, la parte ricorrente aveva dichiarato espressamente che è venuto meno l’interesse alla decisione della causa.
La dichiarazione di carenza di interesse, intervenuta nel corso del giudizio e successivamente alla proposizione del ricorso e dei motivi aggiunti, integra una causa di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che va rilevata d’ufficio dal giudice amministrativo anche in assenza di una specifica istanza di parte in tal senso.
La pronuncia di improcedibilità ha natura formale, non implicando alcun esame nel merito delle censure dedotte con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti avverso l’ordinanza di demolizione e la successiva sanzione pecuniaria.
Proprio in ragione della natura formale della decisione, che prescinde dall’esito della controversia, il Collegio ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
In conclusione, il Tribunale ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti, con spese compensate e con ordinanza di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.