Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 816 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è ammissibile quando il titolo azionato è passato in giudicato e l’amministrazione, ritualmente intimata, non ha provveduto entro il termine dilatorio di centoventi giorni. Accertata la perdurante inerzia, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro un termine congruo e, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’organo straordinario porre in essere ogni iniziativa necessaria al pagamento.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l’anno scolastico 2021/2022, condannando il Ministero, previa emissione della carta, ad accreditare la somma di 500 euro.

La ricorrente ha dedotto la notifica del titolo, il decorso del termine di legge, il passaggio in giudicato della sentenza e la mancata ottemperanza dell’amministrazione. L’amministrazione si è costituita senza svolgere difese. La causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’esame dei presupposti del giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. Dalla documentazione prodotta emerge che la sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, e che la notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere è stata eseguita, con conseguente decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.

Accertato il rispetto delle formalità procedurali, il Tribunale rileva che le statuizioni contenute nel dispositivo non hanno ricevuto esecuzione, non avendo l’amministrazione fornito prova dell’avvenuto riconoscimento della carta elettronica per l’anno scolastico 2021/2022 e per l’importo di 500 euro.

Il ricorso è pertanto accolto. In esecuzione del titolo, il Tribunale ordina all’amministrazione di attivare la carta elettronica entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale, con facoltà di delega, affinché provveda entro novanta giorni dalla richiesta della parte. Il commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa e il reperimento materiale delle risorse.

Il Tribunale precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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