La procedura di rettifica del PPTR non contesta le scelte pianificatorie (TAR Puglia n. 835 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La procedura di aggiornamento e revisione delle cartografie del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, prevista dall’art. 104 delle NTA, è finalizzata esclusivamente alla correzione di errate localizzazioni o perimetrazioni di beni paesaggistici o di ulteriori contesti, e non può essere utilizzata per contestare le scelte pianificatorie o sollecitarne il riesame. La classificazione urbanistica di un’area come zona edificabile non è di per sé idonea a dimostrare l’erroneità della perimetrazione paesaggistica, ben potendo il piano paesaggistico riconoscere al medesimo territorio specifici valori meritevoli di tutela, con conseguente prevalenza delle relative prescrizioni sugli strumenti urbanistici comunali incompatibili. Gli atti regionali di natura interpretativa, privi di efficacia normativa, non possono derogare alle disposizioni delle NTA, aventi natura regolamentare.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un terreno classificato dal vigente PRG come zona “C1 – completamento di insediamenti residenziali” e “E2 – servizi e attrezzature”, ha presentato istanza di rettifica e riperimetrazione ai sensi dell’art. 104 delle NTA del PPTR, chiedendo l’eliminazione dell’Ulteriore Contesto Paesaggistico “Paesaggi rurali” insistente sull’area. La Regione Puglia ha respinto l’istanza, affermando che le prescrizioni relative ai paesaggi rurali non impediscono le trasformazioni urbanistiche e che eventuali modifiche andrebbero valutate in sede di adeguamento del piano urbanistico comunale. Avverso tale diniego e il relativo preavviso di rigetto, il ricorrente ha proposto ricorso, deducendo un unico motivo di eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di istruttoria e violazione delle circolari regionali interpretative.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente osservato che l’art. 104 delle NTA del PPTR consente l’aggiornamento e la revisione delle cartografie esclusivamente in presenza di errate localizzazioni o perimetrazioni dei beni paesaggistici o degli ulteriori contesti. Tale procedura, pertanto, non può essere impiegata come strumento per contestare le scelte pianificatorie dell’autorità competente né per sollecitarne un riesame, dovendo la rettifica limitarsi alla correzione di errori materiali di rappresentazione cartografica.

Quanto all’assunto centrale del ricorrente, secondo cui la classificazione urbanistica edificatoria sarebbe incompatibile con l’inclusione nell’UCP “Paesaggi rurali”, il Tribunale ha rilevato che la pianificazione paesaggistica e quella urbanistica perseguono finalità differenti. Ai sensi dell’art. 145, co. 3, d.lgs. n. 42/2004, le prescrizioni del piano paesaggistico prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali incompatibili; pertanto, la destinazione edificatoria non dimostra l’errore della perimetrazione, potendo il PPTR riconoscere al territorio specifici valori paesaggistici da tutelare.

Il Collegio ha altresì disatteso le censure fondate sulle circolari e sugli atti interpretativi regionali, ritenuti privi di efficacia normativa e non idonei a derogare alle NTA del PPTR, che presentano natura regolamentare. Quanto al dedotto difetto di istruttoria, la documentazione versata in atti ha dimostrato che la Regione ha svolto un’attenta valutazione dell’istanza, pervenendo a una determinazione espressione di discrezionalità tecnica non sostituibile dalla diversa valutazione del privato. Correttamente, infine, la Regione ha indicato nell’art. 97 delle NTA la sede naturale per le esigenze di coordinamento tra disciplina urbanistica e pianificazione paesaggistica, trattandosi di procedura di adeguamento non surrogabile da iniziative puntuali dei singoli proprietari. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con declaratoria di nullità delle spese per la mancata costituzione delle parti intimate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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