Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Puglia n. 838 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente circa il venir meno dell’interesse alla decisione della causa comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. La natura formale della decisione giustifica la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.
Il Fatto
La ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Dirigente dell’Area Tecnica del Comune aveva ordinato l’immediata sospensione dei lavori e il ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione di opere realizzate in assenza di permesso di costruire e in difformità della SCIA presentata. Con motivi aggiunti, la ricorrente impugnava altresì il diniego definitivo del permesso di costruire relativo al progetto di sanatoria presentato ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001.
La Motivazione della Corte
Con atto depositato in data 14.5.2026, parte ricorrente ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione della causa.
Il Tribunale ha ritenuto che tale dichiarazione integri una sopravvenuta carenza di interesse, rilevabile d’ufficio, che determina l’improcedibilità del ricorso e dei successivi motivi aggiunti.
La natura formale della decisione, non implicante una valutazione nel merito delle domande, ha giustificato la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite, contenendo il relativo rischio a carico di ciascuna parte.
La sentenza è stata pronunciata all’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 20 maggio 2026, tenutasi nelle forme di cui all’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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