Patrocinio a spese dello Stato, spese di lite a carico dell’amministrazione soccombente (C.G.A.R.S. n. 411 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la soccombenza di un’amministrazione statale nei confronti di un privato ammesso al patrocinio a spese dello Stato non esonera il giudice dalla regolazione delle spese di lite. L’ammissione al beneficio e la condanna alle spese sono istituti distinti e complementari: la prima disciplina l’anticipazione degli onorari e delle spese a carico dell’erario, la seconda ne impone il recupero tramite il principio di soccombenza. Il pagamento va eseguito a favore dello Stato ai sensi dell’art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, con destinazione al pertinente capitolo del bilancio autonomo della Giustizia Amministrativa.

Il Fatto

Con la sentenza n. 1892/2024 il TAR Sicilia aveva dichiarato cessata la materia del contendere su un ricorso proposto da un cittadino straniero avverso un provvedimento del Ministero dell’Interno. In applicazione della soccombenza virtuale, il primo giudice aveva condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese. Il capo sulle spese è stato poi corretto con decreto collegiale n. 546/2025, che ha riformulato il dispositivo liquidando l’importo in favore dell’erario.

Il Ministero dell’Interno ha proposto due appelli: il primo avverso la sentenza, il secondo avverso il decreto di correzione, deducendo in entrambi la violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 133 del d.P.R. n. 115 del 2002. La parte privata non si è costituita. Il C.G.A.R.S., previa riunione, ha respinto i gravami.

La Motivazione della Corte

L’appellante sosteneva che, in caso di soccombenza di un’amministrazione statale verso un privato ammesso al patrocinio, non potesse farsi luogo ad alcuna regolazione delle spese, invocando un orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la liquidazione in favore di altra amministrazione dello Stato sarebbe priva di senso logico e giuridico.

Il Collegio non ha condiviso la tesi. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ripetutamente ritenuto applicabile anche in tali ipotesi il principio di soccombenza, con condanna dell’amministrazione alla rifusione in favore del pertinente capitolo del bilancio autonomo della Giustizia Amministrativa, ai sensi dell’art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002. A questo indirizzo il C.G.A.R.S. ha dato continuità.

Il ragionamento poggia sulla distinzione tra istituti. La liquidazione degli onorari al difensore della parte ammessa segue l’art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002; gli effetti dell’ammissione nel processo amministrativo sono regolati dall’art. 131, che distingue spese prenotate a debito e spese anticipate dall’erario; la regolazione delle spese di lite trova disciplina nell’art. 133, che impone il pagamento in favore dello Stato. Il successivo art. 134 prevede il diritto di rivalsa solo per l’ipotesi eccezionale in cui lo Stato non abbia recuperato ai sensi dell’art. 133.

Da queste disposizioni il Collegio ha tratto la conclusione che liquidazione e condanna non sono sovrapponibili, ma complementari: il legislatore vuole che, in virtù della soccombenza, si provveda al recupero delle somme anticipate al difensore. Nel processo amministrativo la conclusione trova ulteriore conforto nel principio di autonomia finanziaria della Giustizia Amministrativa, dotata di bilancio proprio.

L’appello non ha quindi saputo spiegare per quali ragioni, in assenza di indici normativi contrari, l’art. 133 non dovrebbe applicarsi ai giudizi amministrativi in cui la parte soccombente sia un’amministrazione statale. La giurisprudenza di segno opposto della Cassazione si è formata con esclusivo riferimento al processo civile. Gli appelli sono stati respinti e, per la mancata costituzione dell’appellato, nulla è stato disposto sulle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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