Capitali esteri e accertamento: utilizzabili i dati trasmessi dall’estero, nessun divieto di doppia presunzione (Cass. trib. 4065/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 4065 del 23 febbraio 2026 (R.G.N. 9548/2024; adunanza camerale del 22 gennaio 2026) — Presidente Andreina Giudicepietro, Relatore Gianluca Bordon.
Nel processo tributario non esiste un divieto di doppia presunzione (praesumptio de praesumpto): il fatto noto, accertato in via presuntiva, può costituire la premessa di un’ulteriore presunzione idonea a fondare l’accertamento del fatto ignoto, purché la concatenazione di inferenze non sia debole e ciascuna sia conforme ai requisiti di gravità, precisione e concordanza dell’art. 2729 c.c. Sono inoltre utilizzabili i dati bancari trasmessi dall’autorità finanziaria estera ai sensi della direttiva 77/799/CEE, senza onere di preventiva verifica da parte dell’autorità destinataria e anche se acquisiti con modalità irrituali, salvi i casi di inutilizzabilità prevista dalla legge o di lesione di diritti di rango costituzionale.
Il fatto
Attraverso i canali di collaborazione informativa internazionale previsti dalla direttiva 77/799/CEE, l’Agenzia delle entrate aveva appreso che alcuni contribuenti erano intestatari o beneficiari di rilevanti disponibilità finanziarie all’estero, detenute tramite fondazioni. Non avendo essi dichiarato alcun reddito di capitale, l’Ufficio contestava — per una serie di annualità — il possesso di redditi diversi e del reddito di capitale, con le relative sanzioni. Il presente giudizio riguardava gli avvisi per gli anni 2004 e 2007. Dopo una prima pronuncia di legittimità che aveva affermato l’utilizzabilità della documentazione bancaria, il giudice del rinvio rigettava i ricorsi dei contribuenti, che ricorrevano nuovamente per cassazione.
La motivazione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo, che cumulava in modo inestricabile censure eterogenee (violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo) sulla mancata produzione, nel giudizio di rinvio, di una dichiarazione della banca, è inammissibile: mira in realtà a una rivalutazione del ragionamento decisorio del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. Il secondo motivo è del pari inammissibile e la Corte coglie l’occasione per ribadire alcuni principi. Il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dalla legge n. 130 del 2022, è norma sostanziale, applicabile ai giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022, e non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti. La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo se il giudice ha attribuito l’onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove. Nel processo tributario sono utilizzabili le prove atipiche e i dati acquisiti in forme diverse da quelle regolamentate, secondo i canoni della prova per presunzioni (art. 2729 c.c.); e non esiste un divieto di doppia presunzione, ben potendo il fatto noto accertato per presunzione fondare un’ulteriore presunzione, a condizione che la catena inferenziale sia lineare e attendibile. Restava perciò confermata l’utilizzabilità dei dati bancari esteri acquisiti ex direttiva 77/799/CEE.
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato i ricorrenti alle spese, liquidate in 11.000 euro, con raddoppio del contributo unificato.
Implicazioni pratiche
L’ordinanza consolida due punti utili nel contenzioso su capitali esteri e accertamenti presuntivi. Primo: i dati trasmessi dalle autorità fiscali estere nell’ambito della cooperazione internazionale sono utilizzabili anche se acquisiti irritualmente, salvo che la legge ne preveda l’inutilizzabilità o che sia in gioco un diritto costituzionale. Secondo: nel giudizio tributario non opera alcun divieto di doppia presunzione, sicché l’accertamento può reggersi su una catena di inferenze, purché ogni anello sia grave, preciso e concordante. Per la difesa, ciò significa che contestare l’impianto presuntivo richiede di dimostrare la debolezza della catena inferenziale, non di invocare in astratto un divieto che l’ordinamento non conosce; e che la contestazione dell’onere della prova non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità.
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