Illecito disciplinare del magistrato: nel giudizio disciplinare sono utilizzabili i messaggi sequestrati dal PM in sede penale (Cass. SU 4009/2026)

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 4009 del 23 febbraio 2026 (R.G.N. 6031/2025) — Presidente Antonio Manna, Relatore Mauro Di Marzio.

Il principio di diritto

I messaggi di messaggistica istantanea, anche dopo la ricezione da parte del destinatario, rientrano nella corrispondenza tutelata dall’art. 15 Cost. e vanno acquisiti mediante sequestro ex art. 254 c.p.p., al quale è sufficiente il provvedimento del pubblico ministero, ricompreso nella nozione di «autorità giudiziaria». Tali dati, legittimamente acquisiti in sede penale, sono utilizzabili nel procedimento disciplinare a carico del magistrato, connotato da specialità (ampi poteri istruttori del Procuratore Generale e della Sezione Disciplinare ex artt. 16 e 18 del d.lgs. n. 109/2006) e dal superiore interesse pubblico al corretto esercizio della funzione giudiziaria: le garanzie del processo penale non sono automaticamente trasferibili, fermo il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.

Il fatto

Un magistrato era stato incolpato (artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, lettera a, del d.lgs. n. 109/2006) per avere, spendendo la propria qualità, riorizzare a proprio vantaggio le procedure di nomina – istituendo un’interlocuzione sistematica con un imprenditore – a uffici giudiziari pendenti presso il Consiglio superiore della magistratura. La Sezione Disciplinare del C.S.M. lo aveva dichiarato responsabile, irrogando la sanzione della censura. Il magistrato ricorreva alle Sezioni Unite con tre motivi; con il primo contestava l’utilizzabilità dei messaggi acquisiti tramite sequestro del pubblico ministero in un procedimento penale a carico dell’imprenditore.

La motivazione

Il primo motivo è inammissibile. Le Sezioni Unite ricordano che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 170/2023, i messaggi di messaggistica — anche già ricevuti — sono corrispondenza ex art. 15 Cost. e vanno acquisiti con sequestro ex art. 254 c.p.p.; la tutela dell’art. 15 non richiede il provvedimento del giudice, essendo sufficiente quello del pubblico ministero, ricompreso nella «autorità giudiziaria» (anche alla luce di CGUE C-584/19). Nel caso, il sequestro del pubblico ministero era stato adottato. L’uso «secondario» dei dati nel procedimento disciplinare è ammesso (CGUE C-548/21; Corte EDU, Ships Waste Oil Collector, 2025), con controllo di proporzionalità da svolgersi nel procedimento «secondario»; e la specialità del procedimento disciplinare dei magistrati (artt. 16, comma 4, e 18 del d.lgs. n. 109/2006) ne giustifica l’impiego. La censura, però, era formulata in astratto, senza collegamento con il concreto svolgimento della vicenda: donde l’inammissibilità. Il secondo motivo è infondato: la Sezione Disciplinare aveva motivato l’ingiustizia del vantaggio (qualsiasi condotta volta a influenzare ab externo lo svolgimento del procedimento di conferimento di un incarico, al di fuori delle modalità di interlocuzione previste, è contra jus) e la spendita della qualità. Il terzo motivo è respinto: l’art. 3-bis del d.lgs. n. 109/2006 ha introdotto il principio di offensività, di derivazione penale, ma l’accertamento della scarsa rilevanza del fatto è compito esclusivo della Sezione Disciplinare, sottratto al sindacato di legittimità se non viziato.

Implicazioni pratiche

Nel giudizio disciplinare dei magistrati i messaggi di messaggistica sequestrati dal pubblico ministero in un procedimento penale sono utilizzabili: la loro acquisizione richiede il sequestro ex art. 254 c.p.p., ma basta il provvedimento del pubblico ministero. Chi contesta l’utilizzabilità deve farlo in concreto, indicando lo specifico difetto dei requisiti nell’acquisizione, non con censure astratte. Il procedimento disciplinare resta speciale rispetto al penale, con prevalenza dell’interesse pubblico al corretto funzionamento della giustizia, fermo il contraddittorio e il diritto di difesa. Esito: ricorso rigettato, sanzione della censura confermata.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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