Occupazione demaniale legittima fino alla stipula del nuovo atto concessorio (TAR Puglia n. 791 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 4, comma 7, l. n. 118/2022, come modificato dal d.l. n. 131/2024 convertito con l. n. 166/2024, prevede che l’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente sia comunque legittima fino alla data di stipulazione dell’atto che regola il nuovo rapporto concessorio. La disposizione ha effetto automatico, prescinde dalla partecipazione del concessionario uscente alla gara e preclude all’amministrazione di pretenderne l’immediato rilascio prima di tale momento, pur non implicando alcuna proroga del rapporto concessorio scaduto. Il diritto alla permanenza opera anche quando la procedura selettiva abbia interessato l’intero litorale comunale con un ridisegno dei lotti che coinvolga parzialmente l’area di originaria titolarità del concessionario uscente.
Il Fatto
La società ricorrente, precedente concessionaria demaniale marittima nel Comune di Ginosa, aveva visto la propria concessione oggetto di proroga tecnica sino al 31 dicembre 2024. A seguito della gara indetta dal Comune per l’assegnazione delle concessioni sul litorale, e nonostante la sospensione degli effetti della sentenza di annullamento della procedura disposta dal Consiglio di Stato, l’amministrazione con determina n. 2619 dell’11 novembre 2025 ordinava alla ricorrente il ripristino dello stato dei luoghi e la riconsegna dell’area nel termine di quindici giorni.
Avverso tale provvedimento la società proponeva ricorso, deducendo la violazione dell’art. 4, comma 7, l. n. 118/2022, che legittima l’occupazione del concessionario uscente fino alla stipula del nuovo atto concessorio, nonché l’illegittimità del termine di quindici giorni assegnato per la rimozione delle opere, in contrasto con l’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Il Comune resisteva, contestando l’interpretazione della norma e la qualificabilità della ricorrente come concessionaria uscente, essendo l’area già scaduta prima dell’entrata in vigore della disposizione e non coincidente con i nuovi lotti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la determina comunale illegittima per contrasto con l’art. 4, comma 7, l. n. 118/2022. La disposizione è chiara nel prevedere il diritto dei concessionari uscenti a permanere nell’occupazione dell’area demaniale fino alla stipula dell’atto che regola il rapporto concessorio del nuovo soggetto individuato all’esito della procedura ad evidenza pubblica. Si tratta di una previsione ad effetto automatico, che prescinde dalla partecipazione del concessionario uscente alla gara e preclude all’amministrazione di pretendere l’immediato rilascio prima di tale momento.
Il Collegio ha respinto la tesi del Comune secondo cui la norma farebbe salva la possibilità di ottenere comunque il rilascio, escludendo solo le sanzioni ex art. 1161 cod. nav.: il tenore letterale della disposizione, che qualifica l’occupazione come “comunque legittima”, ha carattere onnicomprensivo, mentre il riferimento all’art. 1161 cod. nav., introdotto dalla congiunzione aggiuntiva “anche”, ha valore meramente esemplificativo.
Quanto alla qualificabilità della ricorrente come concessionaria uscente, il TAR ha rilevato che la procedura di gara ha interessato l’intero litorale comunale, con un complessivo ridisegno dei lotti che coinvolge parzialmente anche l’area di originaria titolarità della società. Pur dovendosi escludere l’operatività della norma per il caso di mera scadenza della concessione senza messa a bando dell’area, nel caso di specie la ricorrente è qualificabile come concessionaria uscente, essendo l’area originaria stata inclusa nel ridisegno dei lotti messi a bando.
Infine, il Collegio ha superato l’eccezione relativa alla scadenza della concessione prima dell’entrata in vigore della norma: la concessione era stata oggetto di proroga tecnica sino al 31 dicembre 2024, sicché alla data dell’entrata in vigore delle modifiche la ricorrente era titolare di una concessione in corso di validità. L’accoglimento del primo motivo ha comportato l’assorbimento delle ulteriori censure, concernenti i profili esecutivi del provvedimento, con annullamento della determina impugnata e compensazione delle spese per la novità della questione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.